Maurizio Caprino, Il Sole-24 Ore 13/8/2010; Silvio Scotti, Il Sole-24 Ore 13/8/2010;, 13 agosto 2010
IL NUOVO CODICE METTE FUORISTRADA GLI AUTOVELOX - E
adesso come faranno i comuni che hanno piazzato rilevatori di velocità fissi in certi punti pericolosi? Inaspettatamente, il divieto di fare controlli con apparecchi piazzati a meno di un chilometro dal segnale di limite di velocità è entrato in vigore da mezzanotte, come chiarito dalla circolare di ieri sulla riforma del Codice della strada. Si contava su un rinvio, provvidenziale perché per spostare il segnale (unica soluzione praticabile) occorre comunque il permesso dell’ente proprietario della strada. Ma siamo a Ferragosto... Tra gli addetti ai lavori circolano stime informali secondo cui ora la maggior parte degli apparecchi fissi sarebbe da spegnere. Qualche operatore ha anche avvertito i comuni suoi clienti, per ora con pochi riscontri. L’epilogo, quindi, potrebbe essere il solito: tutti dal giudice di pace a farsi annullare le multe. Con buona pace della sbandierata severità della riforma. • APPIEDATO CHI TRUCCA AUTO O MOTO - Già da oggi molti autovelox comunali dovranno essere spenti e i tempi di notifica delle multe sono abbreviati a 90 giorni per le nuove infrazioni. Inoltre, si profila l’appiedamento per chi circola con un veicolo elaborato. Sono alcune delle interpretazioni più rilevanti contenute nella seconda circolare del dipartimento Pubblica sicurezza sulla riforma del Codice della strada ( legge 120/10), 48 pagine diramate ieri sera. Cioè a poche ore dall’entrata in vigore della parte principale della legge, avvenuta a mezzanotte scorsa.
La circolare riguarda principalmente le novità appena entrate in vigore, riassunte nella tabella a destra. Ma fa pure una precisazione sulla prima circolare, emanata il 30 luglio, sulle misure che hanno avuto effetto immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta.
La precisazione
In caso di incidente causato da un guidatore in stato di ebbrezza, il fermo amministrativo immediato previsto dalla legge va eseguito verificando se c’è presente sul posto o può arrivare presto un altro obbligato in solido (in pratica, l’intestatario del veicolo, se persona diversa dal guidatore). Solo in caso negativo si potrà affidare il veicolo a un deposito autorizzato, come da circolare precedente.
Velocità
Presumibilmente non saranno pochi i comuni che resteranno spiazzati dall’entrata in vigore già oggi del divieto di controllare la velocità se tra il segnale che impone il limite e il misuratore c’è meno di un chilometro: si contava sul fatto che il vincolo era contenuto nello stesso comma della legge 120 che dettava le nuove disposizioni sui proventi delle relative multe, applicabili solo dall’anno prossimo. In compenso, la circolare esclude il vincolo per i controlli effettuati da pattuglie e – pare di capire – per le situazioni in cui il limite imposto dal segnale coincide con uno di quelli generali previsti dal Codice. Sarà interessante vedere quale sarà la giurisprudenze dei giudici di pace sul punto.
I pezzi fuorilegge
Duro il trattamento per chi circola con veicoli elaborati o riparati con pezzi non omologati. La legge prevede, tra le sanzioni, il sequestro (ai fini di confisca) dei pezzi irregolari, «ancorché installati sui veicoli». Questa frase viene interpretata dalla circolare come possibilità di sequestrare l’intero veicolo, quando smontare il pezzo sul posto è difficile, fa perdere tempo o comporta problemi di sicurezza nel prosieguo della marcia. Per riavere il veicolo, l’interessato dovrà poi smontare a sue spese il pezzo irregolare. Queste regole si applicano anche alle cinture di sicurezza, per le quali prima vigevano regole specifiche, che la circolare ritiene abrogate tacitamente.
La notifica abbreviata
Tra le righe della circolare si legge che i tempi di notifica delle multe abbreviati a 90 giorni si applicano alle infrazioni commesse da oggi. Evidentemente si mira a sanare un’incongruenza letterale della legge, che invece faceva riferimento a fatti accaduti dopo la data di entrata in vigore della legge, ossia da domani in poi.
Luci e punti
La circolare fa notare che non si possono più decurtare punti a chi non accende le luci quando obbligatorio. Un "effetto collaterale" della difettosa riformulazione dell’articolo 152. Maurizio Caprino - IMPUNITA LA GUIDA IN LIEVE STATO DI EBBREZZA ALCOLICA - Una delle novità di maggior impatto introdotte nel codice della strada dalla legge 120 è costituita dalla depenalizzazione della guida in stato di ebbrezza per la prima soglia di alcolemia contemplata dall’articolo 186, superiore a 0,5 grammi di alcol per litro di sangue (g/l) e non superiore a 0,8 g/l. La previsione comporterà, di fatto,l’impunità per quei conducenti denunciati prima dell’entrata in vigore delle modifiche, la cui posizione non sia stata ancora oggetto di sentenza definitiva di condanna. Effetto sorprendente, in considerazione del fatto che il legislatore appare, soprattutto negli ultimi anni, fortemente orientato a non cedere posizioni nella lotta contro la guida in stato di ebbrezza. Per chiarire la questione, è necessario cominciare a mettere in evidenza il meccanismo generale che presiede la depenalizzazione di un reato, previsto dal comma 2 dell’articolo 2 del Codice, che così recita: «Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali».
Il tenore della norma non può lasciare adito a dubbi, nel senso che la condotta che costituisce reato nel momento del suo compimento deve essere valutata alla luce della legge attuale, laddove sia stata operata una depenalizzazione. La norma evidentemente si ispira al principio della valutazione attuale dei comportamenti umani: punire con la privazione della libertà personale un fatto considerato non più illecito sotto il profilo penale urterebbe contro i più elementari principi del diritto. Si tratta ora di capire se, nel caso in questione, sia applicabile la normativa attuale, sulla base delle modifiche introdotte dalla legge 120.
Secondo il nuovo articolo 186 del Codice della strada, non costituisce più reato la guida in stato di ebbrezza, nei limiti descritti, e il conducente sorpreso a condurre un veicolo in tale situazione di alterazione psico- fisica non verrà più denunciato all’autorità giudiziaria, ma sarà assoggettato alla più semplice procedura delle violazioni amministrative.
Il trattamento sanzionatorio, tuttavia, non può avere alcuna applicazione retroattiva, in virtù della disposizione di carattere generale contenuta nell’articolo 1 della legge 689/81. Infatti, tale norma, con espressione inequivocabile e applicazione univoca, sancisce l’irretroattività di qualsivoglia sanzione amministrativa. D’altro canto, valutando il fenomeno in un’ottica più ampia, è significativo notare come, nelle leggi di depenalizzazione passate (decreto legislativo 507/99, legge 689/81) il legislatore si fosse sempre preoccupato e curato di introdurre una disciplina transitoria, tale da evitare che le fattispecie depenalizzate rimanessero del tutto impunite.
Il quadro così delineato parrebbe stendersi anche alle sanzioni amministrative accessorie per quelle condotte di guida in stato di ebbrezza non superiore a 0,8 g/l avvenute prima dell’entrata in vigore delle recenti modifiche. Infatti, la sospensione della patente, l’eventuale revoca in determinati casi e la stessa decurtazione di punteggio erano comunque legate, quali sanzioni amministrative accessorie, all’accertamento del reato che, per i procedimenti non definiti, non può più avvenire. Un ulteriore conforto alla tesi esposta deriva dall’articolo 100, comma 2 del decreto legislativo 507, laddove si prevedeva la non applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie ai reato depenalizzati, nel caso in cui queste ultime non fossero previste originariamente dalla norma penale. Argomentando a contrario, si potrebbe sostenere che le sanzioni amministrative accessorie alla fattispecie penale vengano travolte anch’esse dalla depenalizzazione. Tuttavia, su quest’ultimo punto, è lecito aspettarsi opinione diversificate e qualche diatriba applicativa. Silvio Scotti