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 2010  aprile 19 Lunedì calendario

TASSE LA GUIDA FACILE PER NON FARE REGALI AL FISCO - E’

da oggi in edicola «Tutto Fisco 2010», la guida annuale di CorrierEconomia alle novità tributarie (6,90 euro). Un volume di facile lettura che passa in rassegna i principali aspetti della macchina tributaria. Dal funzionamento dell’Irpef al calendario delle dichiarazioni, dalla mappa completa delle spese salva tasse alle modalità per rimediare agli errori, dalle imposte sugli immobili alle agevolazioni per la prima casa, dall’imposta sulle successioni agli sgravi del 36% e del 55% alle novità per imprese e professionisti. Il volume è molto utile per chiarire i dubbi legati alla dichiarazione. Ecco, intanto, le risposte ai quesiti giunti in redazione e al Forum «I nostri soldi» di corriere.it
L’agenda dei controlli I tempi concessi al Fisco per «spulciare» le dichiarazioni
Sanatoria colf: il forfait di 500 euro non si deduce
La normativa sulla sanatoria di colf e badanti, prevedeva un versamento forfettario a fondo perduto di 500 euro. E’ possibile dedurlo? No, per espressa previsione normativa il contributo forfettario di 500 euro non è deducibile dal reddito.
Tassato il box venduto entro cinque anni
Ho acquistato un box a 30.000 euro, per il rogito e alcuni lavori ho speso altri 6.000 euro, per un costo complessivo di 36.000. Devono passare 5 anni prima di rivendere il box a 36.000, altrimenti, se lo vendo prima a più di 30 mila sarò tassato?
In linea generale, la plusvalenza generata dalla vendita del box entro i cinque anni dall’acquisto è tassabile. Ai fini del calcolo della plusvalenza, occorre conteggiare, insieme al prezzo di acquisto, anche ogni altro costo inerente, tra cui rientrano gli oneri fiscali (imposta di registro o Iva, imposte ipotecarie e catastali), la parcella del notaio e le spese incrementative del valore dell’immobile. Non devono essere considerate le spese di gestione ordinaria. Nel caso specifico, vendendo prima dei cinque anni a 36.000 euro, non si genererebbe alcuna plusvalenza.
Compensare Irpef e Ici
Come si può compensare il credito Irpef con l’Ici?
Occorre compilare, a giugno, il modello F24 indicando, nella sezione «Ici e altri tributi locali» la somma che si deve versare per l’Ici e, nella sezione «Erario», il credito Irpef col codice tributo 4001 e l’anno di riferimento (2009), fino a capienza del debito Ici indicato. In caso di presentazione del 730, occorre compilare il quadro I, barrando la casella 1 oppure indicando l’importo del credito Irpef che si intende utilizzare in compensazione dell’Ici. In tal modo, nella busta paga di luglio il rimborso degli importi a credito sarà decurtato dall’Ici a debito.
Mutui cointestati: detrazione al 50%
L’atto di acquisto della casa è stato intestato solo a me. Mentre il mutuo è intestato sia a me che a mia moglie, sposati in comunione dei beni. Vorrei sapere se le detrazioni sugli interessi del mutuo è applicabile ad entrambi nella compilazione dei rispettivi 730.
Per beneficiare della detrazione degli interessi passivi bisogna essere contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario dell’immobile. Ai fini della detrazione la quota di proprietà della casa non necessariamente deve coincidere con quella del mutuo. In questo caso gli interessi passivi possono essere detratti solo dal coniuge proprietario al 50%.
Le agevolazioni per i pannelli
L’installazione di pannelli fotovoltaici può fruire della detrazione del 36%? La detrazione è cumulabile con il «Conto Energia»?
Le spese sostenute per l’installazione di pannelli fotovoltaici possono usufruire della detrazione del 36% nel limite di spesa di 48.000 euro per immobile. Rientrano, infatti, tra le «opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia » . Con riferimento alla cumulabilità con l’incentivazione del cosiddetto «Conto energia», le tariffe incentivanti non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione del 36% (risoluzione n 207/2008 Agenzia Entrate).
La detrazione del 36% passa all’erede
In caso di morte del titolare, a chi si trasmette il diritto di detrazione? Se, per esempio, il coniuge ed il figlio ereditano il 50% ciascuno, chi ha diritto alla detrazione?
La detrazione si trasmette per intero all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Qualora la detenzione dell’immobile venga esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione potrà essere ripartita tra gli stessi in parti uguali.
Per la caldaia conviene il 55%
Ho effettuato delle spese di ristrutturazione edilizia su un fabbricato ( detrazione 36%). In questi costi era compresa la sostituzione della caldaia. Posso usufruire su quest’ ultimo intervento anche della detrazione del 55%?
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti nel caso in cui i lavori diano diritto alla detrazione del 36% e anche a quella del 55%. Non è possibile avvalersi di più detrazioni, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere la più conveniente.
Farmacisti e codice fiscale
Il farmacista è tenuto a chiedere al cliente il codice fiscale prima di emettere lo scontrino, necessario per la detrazione?
Il cliente del farmacista può fornire il proprio codice fiscale se vuole che questo venga inserito nello scontrino per la detrazione, non avendo il farmacista alcun obbligo di legge in tal senso.
Niente sconti sui parafarmaci
Sul Corriere del 24/02/08 avevo a suo tempo trovato una vostra precisazione secondo la quale «gli integratori se prescritti da un medico specialista a scopo curativo possono essere detratti dalla dichiarazione dei redditi». Ma il Caf non mi riconosce la spesa. Chi ha ragione?
Purtroppo il Fisco ha cambiato opinione. La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 256/E del 20 giugno 2008, ha chiarito che la detrazione Irpef non è applicabile all’acquisto di integratori alimentari anche se assunti a scopo terapeutico su prescrizione di un medico specialista, perché si qualificano come prodotti appartenenti all’area alimentare e non possono essere considerati medicinali. L’impostazione è stata confermata dalla risoluzione 22/10/08 n. 396, secondo cui non è possibile beneficiare della detrazione per tutti i prodotti che rientrino tra i parafarmaci, quindi non solo gli integratori alimentari ma anche i prodotti fitoterapici, pomate, colliri, e così via.
Corrado Fenici e Stefano Vittoria
Associazione italiana dottori commercialisti