GIACOMO GALEAZZI, La Stampa 13/4/2010, pagina 10, 13 aprile 2010
SUBITO SPRETATI I PEDOFILI
Con decisione inappellabile il Papa può ridurre allo stato laicale il prete pedofilo, mentre c’è l’obbligo di denuncia alla magistratura solo se previsto dalle leggi dello Stato. Il Vaticano ha pubblicato ieri sul suo sito Internet le linee guida introdotte nel 2003 sugli abusi sessuali del clero. In pratica, ieri sono state rese note al pubblico quelle che da sette anni sono le regole in vigore all’interno della Chiesa cattolica, ma che spesso non sono state rispettate, come più volte stigmatizzato da Benedetto XVI. Non si tratta della «tolleranza zero» attualmente in preparazione all’ex Sant’Uffizio, bensì di un’opera di informazione sulle modalità d’azione indicate nel 2003 alle gerarchie ecclesiastiche e rimaste confinate nei Sacri Palazzi. Sono in arrivo nuove «iniziative» contro la pedofilia nel clero sulle quali vige ancora il più stretto riserbo ma che «ci sorprenderanno», annuncia il segretario di Stato Bertone. E aggiunge: «Sociologi e psichiatri hanno dimostrato che non c’è relazione tra celibato e pedofilia, bensì tra omosessualità e pedofilia».
Le norme messe ora a disposizione di ogni utente della rete sul sito www.vatican.va non sono, dunque, gli attesi «aggiornamenti», ma costituiscono un contributo «alla chiarezza e all’informazione che la Santa Sede ha voluto dare su questa materia», precisano in Curia. In sostanza, è la fotografia di come da sette anni le diocesi sarebbero tenute ad operare. L’obbligo di denuncia ai magistrati vale solo nei Paesi (soprattutto quelli anglosassoni) nei quali è previsto dalla legislazione. In tutti gli altri (nei quali la pedofilia è punita ma non esiste l’obbligo di denuncia) il vescovo può decidere se denunciare o no il prete pedofilo. I laici non entrano a far parte dei tribunali diocesani né la denuncia civile e il processo canonico procedono parallelamente. Insomma, laddove il sistema giudiziario prevede l’obbligo di denuncia alle autorità civili, i vescovi sono chiamati a ottemperare alla legge come tutti gli altri cittadini. Altrimenti denunciare è una loro scelta opzionale.
Spiega il pubblico ministero del Vaticano Charles Scicluna: «Nei casi in cui i vescovi non hanno questo obbligo per legge, il Vaticano non impone loro di denunciare i propri sacerdoti, ma li incoraggia a rivolgersi alle vittime per invitarle a denunciare quei sacerdoti di cui sono state vittime». Inoltre, «la diocesi locale indaga ogni accusa di abuso sessuale su un minore da parte di un chierico». Quindi, «se l’accusa ha una parvenza di verità», il caso è rinviato all’ex Sant’Uffizio. Il vescovo trasmette tutte le necessarie informazioni in Vaticano ed «esprime il suo parere sulle procedure da seguire e le misure da adottare nel breve e lungo termine». Durante la fase preliminare e fino a quando il caso è concluso, «il vescovo può imporre misure cautelative per salvaguardare la comunità, comprese le vittime», in quanto «conserva sempre il potere di proteggere i bambini limitando le attività di un sacerdote nella sua diocesi». Ciò fa parte dell’autorità ordinaria che il vescovo «è incoraggiato ad esercitare in qualunque misura necessaria per assicurare che i bambini non subiscano danno». Tale potere «può essere esercitato a discrezione del vescovo, prima, durante e dopo ogni procedimento canonico». L’ex Sant’Uffizio può o «condurre un processo penale giudiziario dinanzi a un tribunale della Chiesa locale» oppure «può autorizzare il vescovo locale a procedere a un processo penale amministrativo».
I casi più gravi arrivano direttamente al Papa, che può emanare «un decreto di dimissione dallo stato clericale» contro cui «non vi è alcun rimedio canonico». Riguardo ai provvedimenti disciplinari, «nei casi in cui il sacerdote accusato ha ammesso i suoi crimini e ha accettato di vivere una vita di preghiera e di penitenza», l’ex Sant’Uffizio autorizza il vescovo «a emettere un decreto che vieti o limiti il ministero pubblico di un tale sacerdote». Tali decreti sono imposti con un precetto penale che comporta una pena canonica per la violazione delle condizioni del decreto, non esclusa la dimissione dallo stato clericale. L’ex Sant’Uffizio sta studiando l’aggiornamento di queste norme che «non è previsto intacchino la sostanza delle attuali procedure». Nel diritto canonico si allungheranno i tempi di prescrizione per i reati sui minori.