Lucia Esposito, Libero 30/3/2010, 30 marzo 2010
LA RIVINCITA DEI FANTOZZI MULTA AL CAPO CHE UMILIA
(riassunto)- Il 26 marzo la sentenza della Corte di Cassazione numero 7382 ha stabilito che ha diritto al risarcimento del danno per mobbing il lavoratore che viene preso di mira e ridicolizzato da un capo davanti ai colleghi. stato respinto il ricorso di un’azienda di Pinerolo che non aveva tutelato un dipendente dall’atteggiamento di un direttore che lo aveva preso di mira. L’uomo, scrive la Cassazione, veniva spesso «adibito a lavori molto gravosi rispetto a quelli svolti in passato nell’indifferenza e complicità del rappresentante legale della società». A un certo punto il dipendente era stato perfino licenziato. Per questo lui aveva fatto causa all’azienda. Il Tribunale di Pinerolo prima, la Corte d’Appello di Torino poi, gli avevano dato ragione. La società, prima di mettere mano al portafogli, aveva chiesto un parere alla Cassazione. I giudici di terzo grado non hanno avuto dubbi nel classificare come «mobbing» il comportamento della società piemontese e, nella sentenza 7382, hanno elencato almeno quattro comportamenti che possono far scattare nei dipendenti umiliati una reazione: 1) Comportamenti persecutori sistematici e prolungati contro il dipendente con intento vessatorio. 2) Tale atteggiamento è lesivo della salute o della personalità del dipendente. 3) Il nesso di causa ed effetto tra la condotta del datore o del dirigente e il danno all’integrità psico-fisica del lavoratore. 4) La prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio.