Lucia Esposito, Libero 30/3/2010, 30 marzo 2010
LA RIVINCITA DEI FANTOZZI MULTA AL CAPO CHE UMILIA
Quando questa notizia entrerà nelle aziende, tutti i Fantozzi trasformati dai capi in pezze da piedi, diventati dei punch ball contro cui i boss si allenano per rinvigorire il loro già smisurato ego, potranno finalmente marciare a testa alta e con passo deciso verso gli uffici legali e chiedere un risarcimento danni per mobbing . la riscossa dei lavoratori costretti a ingoiare rospi più pesanti delle loro buste paga: i dipendenti vessati, umiliati e ridicolizzati, dal 26 marzo hanno tra le mani un’arma potentissima. la sentenza della Corte di Cassazione numero 7382 (memorizzate queste cifre, scrivetele a caratteri cubitali sulle vostre scrivanie perché possono fruttare più di un terno al lotto). I supremi giudici hanno stabilito che ha diritto al risarcimento del danno per mobbing il lavoratore che viene preso di mira e ridicolizzato da un capo davanti ai colleghi. stato respinto il ricorso di un’azienda di Pinerolo che non aveva tutelato un dipendente dall’atteggiamento di un direttore che lo aveva preso di mira, che lo trattava come un bersaglio da mille punti umiliandolo davanti ai colleghi con offese e rimproveri. L’uomo, scrive la Cassazione, veniva spesso «adibito a lavori molto gravosi rispetto a quelli svolti in passato nell’indifferenza e complicità del rappresentante legale della società». A un certo punto il dipendente (che entrerà nelle preghiere e nelle benedizioni di tutti i Fantozzi d’Italia) era stato perfino licenziato. Per questo lui aveva fatto causa all’azienda. Il Tribunale di Pinerolo prima, la Corte d’Appello di Torino poi, gli avevano dato ragione. La società, prima di mettere mano al portafogli, aveva chiesto un parere alla Cassazione.
I giudici di terzo grado non hanno avuto dubbi nel classificare come ”mobbing” il comportamento della società piemontese e, nella sentenza 7382, hanno elencato almeno quattro comportamenti, quattro campanelli d’allarme che possono far scattare nei dipendenti umiliati una reazione. 1) Comportamenti persecutori sistematici e prolungati contro il dipendente con intento vessatorio. 2) Tale atteggiamento è lesivo della salute o della personalità del dipendente. 3) Il nesso di causa ed effetto tra la condotta del datore o del dirigente e il danno all’integrità psico-fisica del lavoratore. 4) La prova dell’elemento soggettivo. cioè dell’intento persecutorio. Se vi ritrovate in almeno tre di questi punti: armatevi della sentenza 7382 e chiedete un risarcimento per mobbing. Lo dice la Cassazione.