Roberto Miliacca, ItaliaOggi 25/3/2010, 25 marzo 2010
BASTA ORDINANZE SUI GRANDI EVENTI
Un grande evento non è un terremoto. Finanziare una regata non è come finanziare la ricostruzione di un territorio dopo un’alluvione. Insomma, basta con le ordinanze di protezione civile firmate per qualunque cosa e senza nessun controllo, soprattutto di tipo contabile.
La sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del governo della Corte dei conti, con una lunga delibera che non dà adito a interpretazioni, la n. 5/2010/P, depositata il 18 marzo e resa pubblica ieri, ha bloccato l’ordinanza di protezione civile n. 3838 che stanziava 4 milioni di euro per l’organizzazione e lo svolgimento della Louis Vuitton World Series presso l’isola de La Maddalena. «Anche i ”grandi eventi”, per rientrare nella competenza della protezione civile, debbono appartenere al più ampio genere costituito dalle situazioni di grave pericolo», hanno detto i giudici. E una regata di barche a vela non ha nulla a fare con eventi «che determinino situazioni di grave rischio» per la vita delle persone.
I magistrati contabili non sono nuovi a queste decisioni. L’ultima pronuncia, di novembre del 2009, riguardava le manifestazioni legate alle celebrazioni per i 150 anni dell’unità d’Italia e per l’Expo 2015. E anche in quel caso i giudici avevano detto che non ci possono essere atti amministrativi che possono sfuggire a un controllo contabile preventivo sulla spesa.
Nella pronuncia resa nota ieri i magistrati ricordano che la loro attenzione sull’uso-abuso delle ordinanze di protezione civile da parte dei diversi governi che si sono succeduti in questi anni non è legata agli eventi di queste settimane, cioè alle vicende giudiziarie che vedono coinvolto il capo della protezione civile Guido Bertolaso negli appalti per la costruzione delle infrastrutture per il G8 dapprima alla Maddalena e poi all’Aquila. «Le Sezioni Riunite di questa Corte», scrivono i magistrati, «segnalarono che ”le ordinanze di protezione civile, soprattutto a partire dal 2002, hanno progressivamente esteso il loro ambito operativo con riflessi anche quantitativi sulla nuova classificazione di bilancio in ordine al «soccorso civile».
Con questa pronuncia, però, i giudici contabili hanno motivato il perchè vogliono riprendersi la titolarità del controllo preventivo sulle ordinanze della presidenza del consiglio, titolarità che gli era stata sottratta due anni fa attraverso una norma interpretativa contenuta nel decreto legge 90/2008. Il governo, infatti, proprio per poter avere a sua disposizione uno strumento rapido ed efficace per affrontare emergenze e grandi eventi, fatto approvare in parlamento un articolo 14 del dl secondo il quale «i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 5 della legge 225/1992 («Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile») nonché dell’articolo 5-bis del decreto-legge 343/2001 («Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile») non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20».
Ma i giudici, spogliati della loro funzione, hanno interpretato a loro volta la legge istitutiva della protezione civile, e hanno detto da una parte che la nozione di evento presuppone sempre un carattere emergenziale dello stesso, e dall’altra che, comunque, una dichiarazione di «grande evento» è sempre un cosiddetto «atto presupposto» all’emanazione del decreto, e quindi sindacabile dai giudici come tutti gli atti amministrativi. Sei anni fa i giudici di via Baiamonti non hanno potuto dire nulla su una manifestazione analoga, cioè la pre-regata della trentaduesima America’s Cup, che si era tenuta nello specchio di mare antistante alla città di Trapani. Anche lì un’ordinanza di protezione civile del 3 settembre 2004 aveva dichiarato la regata grande evento, ma «gli atti emanati a suo tempo per detta manifestazione non sono stati inviati al controllo preventivo di legittimità». E nessuno, a differenza di oggi, disse nulla.