Giorgio Santilli, Il Sole-24 Ore 20/3/2010;, 20 marzo 2010
LIBERALIZZAZIONE DEI LAVORI IN CASA, NON SERVIR LA DIA
Non ci sarà più bisogno della denuncia di inizio attività (dia) per gli interventi di manutenzione straordinaria. La liberalizzazione della maggior parte dei lavori in casa è stata inserita a sorpresa nel decreto legge incentivi varato ieri dal Consiglio dei ministri. La misura - ha detto il premier Silvio Berlusconi - «aggiunge libertà sugli interventi dentro la propria casa, evitando ai cittadini lunghe procedure». Potranno essere eseguiti «senza svolgere pratiche presso i comuni gli interventi che non riguardano le parti strutturali, tutte le modifiche interne, le opere di pavimentazione che potranno essere comunicate anche per via telematica».
Berlusconi ha ricordato il legame con il «piano casa» varato un anno fa di cui questa norma costituisce un pezzo rimasto finora congelato. In questo caso, però le resistenze e le lentezze regionali non c’entrano: era stato il governo, infatti, nel protocollo firmato con i governatori il 1? aprile 2009, a impegnarsi a varare un decreto legge di semplificazione delle procedure che poi non è riuscito a varare. L’opposizione delle sovrintendenze a una norma che riguardava le aree vincolate aveva portato all’accantonamento del decreto legge, riconvertito successivamente all’interno del disegno di legge Calderoli-Brunetta sulle semplificazioni. Ora viene recuperata una parte di quell’originario provvedimento di semplificazione.
La liberalizzazione avviene modificando l’articolo 6 del testo unico sull’edilizia varato con il Dpr 380/2001. Viene così ampliata la gamma di tipologie di intervento che non hanno bisogno della denuncia di inizio attività né di altri titoli autorizzatori per essere realizzati. Alla manutenzione ordinaria, agli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche e alle opere temporanee per le attività geognostiche, che già erano libera-lizzati, si aggiunge ora un elenco di sette nuove tipologie di lavori fra cui la manutenzione straordinaria è certamente la più importante e vasta.
Conviene anzitutto ricordare quali siano gli interventi di manutenzione straordinaria, secondo la definizione che lo stesso testo unico ne dà: sono «le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso».
Non tutti gli interventi di manutenzione straordinaria vengono per altro ammessi dal decreto legge varato ieri al nuovo regime liberalizzato. La norma prevede infatti tre paletti: non si potranno spostare i muri portanti; non si potranno aumentare la superficie o la volumetria dell’appartamento o modificare la destinazione d’uso; non si potrà frazionare un’unità immobiliare in più unità. Testualmente l’articolo prevede infatti che gli interventi non devono riguardare «le parti strutturali dell’edificio », né comportare «aumento del numero delle unità immobiliari, né implicare «aumento dei parametri urbanistici » (volumetrie e superficie sono appunto i più rilevanti).
Gli altri cinque interventi liberalizzati ieri sono:
• i movimenti di terra pertinenti all’esercizio dell’attività agricola, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
• le opere dirette a soddisfare «obiettive esigenze contingenti e temporanee» e a essere rimosse entro 90 giorni dalla fine delle attività;
• le serre mobili stagionali, senza strutture in muratura, funzionali all’attività agricola;
• le opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta;
• i pannelli solari, fotovoltaicie termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici;
• le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Un aspetto delicato della liberalizzazione riguarda ancora una volta il rapporto con le regioni che sulle procedure edilizie hanno una competenza legislativa primaria. Il testo unico pone una cornice nazionale che può essere integrata o corretta in senso più restrittivo dalle leggi regionali.
Finora le regioni si erano dimostrate più aperte alla semplificazione dello stato centrale soprattutto ricorrendo alla "superdia", l’estensione, cioè, della dia dove in passato era prevista la licenza di costruzione. La decisione di ieri del governo le spiazza però completamente: soltanto la Sardegna aveva finora liberalizzato la manutenzione straordinaria che, come si è visto, può comportare anche interventi pesanti. Tutte le altre regioni prevedono la dia.
Da domani sarà una rivoluzione, anche se le regioni potranno comunque appellarsi ancora una volta a un regime più restrittivo. Un aspetto che rischia di vanificare l’intervento del governo e ridurlo a pura campagna elettorale.