Paola Mammarella, www.edilportale.com, 11/6/2009, 11 giugno 2009
Piano Casa, in Campania via al libretto di fabbricato - Favorita la sostituzione degli immobili in aree urbane degradate con ampliamenti volumetrici fino al 50% - Rilancio economico, riqualificazione strutturale ed energetica del patrimonio esistente, mitigazione del rischio sismico e semplificazione amministrativa
Piano Casa, in Campania via al libretto di fabbricato - Favorita la sostituzione degli immobili in aree urbane degradate con ampliamenti volumetrici fino al 50% - Rilancio economico, riqualificazione strutturale ed energetica del patrimonio esistente, mitigazione del rischio sismico e semplificazione amministrativa. Sono gli obiettivi del Piano Casa in Campania, attento a livelli occupazionali e sicurezza nei luoghi di lavoro, disagio abitativo e recupero delle aree degradate, che avrà durata di 18 mesi. Interventi sul patrimonio esistente: é ammesso l’aumento delle cubature fino al 20% della volumetria esistente degli edifici residenziali uni e bifamiliari non superiori ai 1000 metri cubi e ai 7 metri dalla linea di gronda. Per edificio residenziale si intende l’immobile destinato almeno per il 70% all’uso residenziale, ma anche i fabbricati rurali ad uso abitativo. Gli interventi non devono modificare la destinazione d’uso e possono essere effettuati su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto di distanze minime, altezze massime e rischio idrogeologico. obbligatorio l’utilizzo di tecniche con elevate prestazioni energetico ambientali, certificate nella comunicazione di ultimazione dei lavori, e la conformità alle norme per la sicurezza sismica. Impossibili gli ampliamenti sugli edifici di valore storico, culturale e architettonico, così come su quelli con vincolo di inedificabilità assoluta, privi di accatastamento o realizzati in difformità al titolo abilitativo e non condonati. Esclusi dagli aumenti volumetrici anche i centri storici, le aree sottoposte a vincoli e situate in parchi protetti. Una volta effettuato l’aumento delle cubature non è possibile il cambiamento di destinazione d’uso per i cinque anni successivi alla comunicazione di ultimazione dei lavori. Demolizione e ricostruzione: In deroga agli strumenti urbanistici vigenti sono consentiti ampliamenti entro il 35% della volumetria esistente in caso di demolizione e ricostruzione all’interno della stessa unità immobiliare residenziale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato. Il numero delle unità residenziali può variare in seguito all’ampliamento, purchè gli immobili aggiuntivi abbiano una superficie non inferiore a 60 metri quadri. Possibile anche un incremento dell’altezza del 20%. Riqualificazione aree urbane degradate: Le Amministrazioni Comunali possono individuare zone di trasformazione edilizia e urbanistica, subordinata alla cessione di aree o immobili da destinare all’housing sociale. Per favorire la sostituzione degli immobili sono consentiti aumenti di cubatura pari al 50% della volumetria esistente e cambi di destinazione d’uso. Fascicolo di fabbricato: L’efficacia del titolo abilitativo è subordinata alla valutazione della sicurezza dell’intero edificio, che deve essere redatta nel rispetto del DM 14 gennaio 2008, Norme Tecniche per le Costruzioni, e presentata al Settore Provinciale del Genio Civile. Gli esisti della valutazione, abbinati al certificato di collaudo, costituiscono il fascicolo di fabbricato, contenente le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico e geologico dell’edificio. Viene inoltre modificata la Legge Regionale 9/1983. In questo modo, oltre all’aggiornamento della normativa antisismica, la presentazione della valutazione sulla sicurezza al Genio Civile consente di rendere certo l’adempimento dell’obbligo nei casi di cambio di destinazione d’uso senza interventi strutturali. L’inadempimento da luogo a inagibilità e inutizzabilità dell’immobile. Grazie alla nuova normativa gli interventi potranno essere effettuati con la Dia anziché ricorrere al permesso di costruire. Gli atti di indirizzo dovranno essere approvati entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, i cui effetti saranno monitorati per la celere individuazione dei correttivi necessari.