Paola Mammarella, www.edilportale.com, 5/5/2009, 5 maggio 2009
Piano Casa, in Toscana la prima legge regionale - Ampliamenti anche al non residenziale, niente deroghe ai piani comunali - Toscana in pole position sul Piano Casa
Piano Casa, in Toscana la prima legge regionale - Ampliamenti anche al non residenziale, niente deroghe ai piani comunali - Toscana in pole position sul Piano Casa. La Commissione Territorio ha approvato all’unanimità il disegno di legge per il rilancio e la riqualificazione delle costruzioni, passato poi in Consiglio Regionale. La legge avrà durata limitata, dalla fine del mese rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2010. Secondo il vicepresidente del Consiglio Andrea Agresti il provvedimento contiene disposizioni troppo restrittive vista l’urgenza e la straordinarietà del contesto in cui dovrà operare. Per le distanze minime e le altezze massime si dovrà infatti fare riferimento alla pianificazione comunale e al Decreto Ministeriale 1444/68. Per l’Assessore all’Urbanistica la legge non sarà una misura isolata, ma farà parte di un pacchetto di provvedimenti da varare entro la fine del mese in cui rientra l’adeguamento del Pit, Piano di indirizzo territoriale, il piano paesistico e quello per l’edilizia residenziale pubblica. Gli aumenti di cubatura saranno possibili solo se gli strumenti urbanistici comunali già consentivano addizioni funzionali agli edifici. Sono destinatari degli interventi le abitazioni mono e bifamiliari e i fabbricati destinati ad altro uso con superficie lorda utile non superiore a 350 metri quadri. Per gli aumenti sarà sufficiente la Dia, Dichiarazione di inizio attività, da presentare entro il 31 dicembre 2010. Per i cinque anni successivi alla comunicazione di fine lavori non potranno essere effettuate ulteriori modifiche. Alla data del 31 marzo 2009 gli immobili da ampliare devono risultare regolarmente accatastati, così come devono già essere state presentate le dichiarazioni di variazione. Gli edifici devono essere situati in centri abitati e al di fuori di ambiti a pericolosità idraulica e geomorfologica elevata a meno che non siano presentate verifiche di sicurezza. vietato intervenire su immobili posti all’interno dei centri storici, di parchi o riserve, definiti di valore artistico, culturale o architettonico, o che hanno un vincolo di interesse storico. In questo caso si farà riferimento alla metratura originaria. Le opere ammesse riguardano l’ampliamento del 20% della volumetria degli edifici residenziali uni-bifamiliari non superiore a 1000 metri cubi, per un incremento massimo di 200 metri cubi. Possibili anche demolizioni e ricostruzioni con ampliamento degli edifici residenziali entro il limite del 35%. Consentito l’ampliamento fino al 20% della superficie utile lorda di ciascuna unità immobiliare non residenziale, per un massimo complessivo di 70 metri quadrati ad edificio e del 35%, a titolo straordinario, nei casi di demolizione e ricostruzione delle strutture. Tutelata anche l’efficienza energetica. Per l’ampliamento la climatizzazione invernale deve essere abbattuta di almeno il 20%. Per la demolizione e ricostruzione, l’indice si alza al 50% mentre il raffrescamento estivo che deve essere inferiore a 30 Kw/h per metro quadro annuo.