Rainews24 online, 10/6/2009, 10 giugno 2009
Ecco cosa prevede il ddl sulle intercettazioni - Con 325 si’, 246 no e due astensioni, il governo ha ottenuto la fiducia sul maxiemendamento al ddl sulle intercettazioni
Ecco cosa prevede il ddl sulle intercettazioni - Con 325 si’, 246 no e due astensioni, il governo ha ottenuto la fiducia sul maxiemendamento al ddl sulle intercettazioni. Il via libera definitivo al provvedimento, che poi passera’ al Senato, e’ atteso per domani. Il maxiemendamento riprende interamente il testo del ddl uscito dalla commissione Giustizia della Camera - frutto di un lungo lavoro emendativo rispetto al ddl originario del ministro della Giustizia Angelino Alfano - tranne che per una modifica "tecnica" che consiste nell’aver reso esplicita la possibilita’ per il pm, in caso di urgenza, di acquisire i tabulati telefonici. Ecco, nel dettaglio, i punti chiave del provvedimento. GIRO DI VITE SULLE AUTORIZZAZIONI - Le intercettazioni richieste dal Pm non potranno piu’ essere autorizzate da un solo giudice ma da un collegio di tre giudici con decreto motivato "quando vi sono gravi indizi di colpevolezza e l’intercettazione e’ assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione dell’indagine". Stessa regola vale per le videoregistrazioni che potranno essere autorizzate solo se ci sia "fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove e’ disposta si stia svolgendo attivita’ criminosa". Fanno eccezione i reati che riguardano la mafia, la criminalita’ organizzata e il grave allarme sociale per i quali bastano "i sufficienti indizi di colpevolezza". Nei casi di urgenza, "quando vi e’ fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini", il pubblico ministero dispone l’acquisizione delle intercettazioni o dei tabulati telefonici con decreto motivato che deve essere convalidato dal giudice entro 48 ore. I reati per i quali sono possibili le intercettazioni sono tutti quelli previsti dal codice di procedura penale (delitti non colposi per i quali e’ prevista la pena dell’ergastolo, delitti contro la pubblica amministrazione con pena minima non inferiore ai cinque anni, delitti di droga, contrabbando e armi, ingiuria, minaccia, usura e molestia, materiale pornografico, reati finanziari, aggiotaggio, false comunicazioni sociali). DURATA - Nel decreto motivato il collegio di giudici indica la durata delle operazioni di intercettazione per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo, prorogabili di altri 15 giorni. Un’ulteriore proroga puo’ essere autorizzata "qualora siano emersi nuovi elementi, specificatamente indicati nel provvedimento di proroga". Per i delitti di mafia e criminalita’ organizzata la durata massima sale a 40 giorni prorogabili per periodi successivi di 20 giorni entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. IGNOTI - Nei procedimenti contro ignoti l’autorizzazione a disporre l’intercettazione e’ data su richiesta della persona offesa ed e’ sempre consentita l’acquisizione dei tabulati telefonici "al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze". TRATTAMENTO DEI DATI - i verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell’archivio riservato e sono sempre coperti da segreto. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante impianti istallati presso ogni distretto di corte d’appello e presso la competente procura o, su autorizzazione del pm, presso i servizi di polizia giudiziaria. I procuratori generali presso la corte d’appello e quelli territorialmente competenti hanno poteri di gestione, controllo e ispezione dei centri di intercettazioni e dei punti di ascolto. I verbali con le trascrizioni sono immediatamente trasmessi al pm. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni vengono depositati in segreteria insieme ai decreti di autorizzazione per il tempo fissato dal pm, non inferiore ai cinque giorni. Entro quella scadenza i difensori hanno la possibilita’ di prendere visione dei verbali. Quindi il pm spedisce il materiale al tribunale che fissa la data dell’udienza e procede "anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui e’ vietata l’utilizzazione". I risultati delle intercettazioni, inoltre, non possono essere usati in procedimenti diversi da quelle nei quali sono state disposte. SPESE - Entro il 31 marzo di ogni anno le procure devono trasmettere al ministero della giustizia una relazione sulle spese di gestione delle intercettazioni effettuate nell’anno precedente. DIRITTO DI CRONACA - "E’ vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto di atti di indagine preliminare nonche’ di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste piu’ il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell’udienza preliminare". Nel caso di provvedimenti di custodia cautelare il giornalista potra’ pubblicarne il contenuto solo dopo che "la persona sottoposta alle indagini, ovvero il suo difensore" ne siano venuti a conoscenza. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai processi penali loro affidati. Il divieto non si applica quando, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca "la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del magistrato". in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale e per riassunto, degli atti e delle trascrizioni di conversazioni di cui e’ stata ordinata la distruzione. Per questo reato il pubblico ufficiale rischia il carcere da uno a cinque anni. Per i giornalisti invece il carcere previsto da sei mesi a tre anni in caso di pubblicazioni di atti di cui e’ vietata la pubblicazione, puo’ essere commutato in una sanzione pecuniaria fino a 5mila euro. Multe salate sono poi previste per gli editori. GLI 007 - Un capitolo a parte del ddl riguarda le intercettazioni su utenze telefoniche riconducibili ad agenti dei servizi segreti. La richiesta di autorizzazione all’ascolto deve essere fatta, pena la nullita’, dal procuratore della Repubblica che ne informa il procuratore generale. Il procuratore dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti e trasmette, entro cinque giorni dall’inizio delle operazioni, copia dei documenti al Presidente del Consiglio per accertare "se taluna delle informazioni in essa contenute sia coperta da segreto di Stato". Se entro 30 giorni il presidente del Consiglio non oppone il segreto, l’autorita’ giudiziaria va avanti con il procedimento. Nel caso di conflitto di attribuzioni con il presidente del Consiglio, il segreto di Stato non e’ comunque opponibile alla Corte costituzionale. "La corte adotta le opportune garanzie per la segretezza del provvedimento".