Ezio Rendina, ཿIl Sole-24 Ore 1/6/2009;, 1 giugno 2009
La «MAPPA DEI RUMORI» DIVIDE MILANO IN SEI ZONE - Sei zone "acusticamente omogenee", con l’85% del territorio in zona 3 e 4
La «MAPPA DEI RUMORI» DIVIDE MILANO IN SEI ZONE - Sei zone "acusticamente omogenee", con l’85% del territorio in zona 3 e 4. la mappa dei rumori di Milano, dove a partire dalla metà di giugno sarà adottato il Piano comunale di azzonamento acustico, che verrà approvato, se tutto va secondo i piani, verso ottobre. Si tratta dello strumento principale di pianificazione delle emissioni acustiche a disposizione del Comune. Milano, così come tutti i Comuni italiani ha dovuto attendere che ci fossero le direttive tecniche regionali. Quelle della Regione Lombardia sono contenute nella legge regionale 13/2001. La legge regionale fissa in 12 mesi dalla pubblicazione degli approfondimenti (avvenuta il 15 luglio 2002) il tempo per l’approvazione del piano di azzonamento acustico da parte dei Comuni, pena il commissariamento. Con ritardo, quindi, il Comune si appresta a pianificare anche in tal senso. Dalla prima stesura, datata ottobre 2002, all’ultima (dicembre 2007) sono passati, infatti, più di cinque anni. L’ordine del giorno, dopo le valutazioni delle commissioni consiliari (già concluse) è previsto per il 15 del prossimo mese di giugno. I contenuti tecnici del Piano sono, pertanto, aggiornati al dicembre del 2007 e quindi non hanno recepito le modifiche all’uso,attuale e previsto, nel frattempo intervenute come i nuovi ricettori sensibili (scuole, ospedali, Rsa), nuovi Piani integrati di intervento, e che saranno recepite, come "auto osservazioni" nella fase di approvazione. Il Piano è stato concepito come uno strumento dinamico, in continuo divenire, con aggiornamenti addirittura semestrali, cosa che lascia spazio ad alcuni dubbi. Ma come può impattare il Piano sulla città? Indubbiamente le scelte di pianificazione urbanistica devono essere coerenti con il contenuto del Piano, e viceversa. Una variante al Piano regolatore generale deve essere sottoposta a valutazione ambientale strategica (Vas) che comprende, fra l’altro, anche la previsione di impatto acustico e il confronto con la normativa acustica locale esistente. Il Piano, però, non concerne le attività rumorose temporanee quali i cantieri e i pubblici spettacoli, oggetto di un regolamento comunale a parte. La suddivisione in sei zone segue i seguenti criteri: se vi è una attività industriale o artigianale nell’isolato la zona è la 3 o superiore (si ricorda che più è alta la zona più sono alti i limiti). Stesse assegnazioni alle zone prive di residenza mentre se si è in presenza di ricettori sensibili la zona è una 3 o inferiore. Le aree pertinenziali alle ferrovie, alle tangenziali e alle loro penetrazioni urbane sono in 4 o superiore. Poi esistono dei vincoli nelle aree a confine con gli altri comuni e nei così detti "salti di classe", ovvero nella messa a contatto di isolati aventi una classe acustica non immediatamente adiacente (una 3 con una 5 ad esempio). Alla fine, il 2% del territorio risulta essere in classe 1 (la più protetta), il 6% in classe 2, il 45% in classe 3, il 40% in classe 4, il 7% in classe 5 ed il rimanente 0,3% in classe 6. Nella classe 1 risiede lo 0,8% delle popolazione, il 5% in classe 2 ed il 31% in classe 3. Si hanno, poi, 174 contatti (il 5% del territorio comunale) con salti di classe per i quali si dovrà svolgere un piano di risanamento acustico. Il Piano è stato presentato in anteprima presso l’Associazione nazionale costruttori edili lo scorso 26 maggio.Le implicazioniimmediate riguardano l’applicabilità del criterio differenziale, si avrà un preciso riferimento al quale rapportare la valutazioni previsionali di clima acustico (per le residenze) o le previsioni di impatto acustico (per gli esercizi commerciali e per le attività produttive) e i soggetti responsabili delle sorgenti sonore fisse dovranno redigere (entro 30 mesi) il proprio piano di risanamento acustico. Anche il Comune dovrà redigere il proprio piano di risanamento acustico che sarà approvato contestualmente alla approvazione del piano di azzonamento. La legge dello Stato e quella regionale, infatti, fissano anche l’obbligatorietà della predisposizione del Piano di risanamento acustico, che è il primo passo verso la realizzazione delle opere di miglioramento del clima acustico. In assenza di Piano di azzonamento valgono delle disposizioni provvisorie e quindi il Piano rappresenta una regolazione più accurata rispetto a quella provvisoria in vigore dal 1991.