Aldo Bottini, Emanuela Nespoli, ཿIl Sole-24 Ore 1/6/2009;, 1 giugno 2009
LA CRISI «SPINGE» LE FERIE
Arriva la stagione delle ferie. Irrinunciabili per la Costituzione e per la legge, ancora più adesso che la crisi spinge molte aziende a "imporre" ai dipendenti il monte ferie arretrate da smaltire. Le ferie possono essere imposte? così, e poiché alcuni lavoratori si sentono " forzati" ad andare in vacanza, è bene chiarire che si tratta di un atto lecito, conforme ai principi dell’ordinamento.Il diritto del lavoratore a un periodo minimo di ferie retribuite trova tutela nell’articolo 36 della Costituzione, che ne sancisce l’irrinunciabilità. Anche l’articolo 2109 del Codice civile prevede che il lavoratore abbia diritto a un periodo di ferie annuali retribuite e rinvia alla legge, ai contratti collettivi o agli usi per la determinazione della durata.
Chi sceglie il periodo giusto per assentarsi? In base all’articolo 2109 Codice civile, spetta al datore di lavoro individuare il periodo per il godimento delle ferie, che deve essere comunicato preventivamente al prestatore di lavoro.
Il datore di lavoro non gode tuttavia di un potere assoluto nello stabilire il periodo feriale; il potere trova innanzitutto un limite nella legge. Infatti, l’articolo 10 del Dlgs n. 66/2003 stabilisce che almeno due settimane del periodo annuale di ferie maturate debbano essere godute nel corso dell’anno di maturazione e, qualora il lavoratore lo richieda, in modo consecutivo.
Le restanti settimane di ferie annuali maturate devono, invece, essere godute nei 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione. Qualora la contrattazione collettiva preveda un periodo di ferie superiore al minimo stabilito dalla legge, i giorni aggiuntivi potranno essere fruiti anche oltre questo termine.
In caso di violazione di quanto stabilito dall’articolo 10 in materia di modalità di fruizione delle ferie, il datore di lavoro può incorrere in una sanzione amministrativa che varia da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo di riferimento a cui si riferisce la violazione.
Ulteriori limitazioni alla discrezionalità del datore di lavoro nello stabilire la collocazione temporale delle ferie possono essere contenute nei contratti collettivi applicati dal datore di lavoro. In linea generale, diversi contratti collettivi nazionali prevedono espressamente che il datore di lavoro, ferme comunque le necessità aziendali, debba tenere in considerazione anche le esigenze dei lavoratori. In alcuni casi, è poi previsto un esame congiunto con i rappresentanti dei lavoratori per la fissazione delle ferie collettive oppure un arco temporale entro il quale collocare la chiusura feriale.
Sul tema della possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere un periodo feriale minimo durante l’anno in corso, diverso da quanto stabilito dalla legge, il ministero del Lavoro ha fornito una propria interpretazione ( ministero Lavoro, nota 18 ottobre 2006). In risposta a un interpello sulla legittimità di una clausola della contrattazione collettiva che prevede un periodo inferiore a due settimane come periodo minimo da far godere al lavoratore nel corso dell’anno di riferimento, il ministero ha ritenuto che la norma di legge debba essere interpretata nel senso che «la contrattazione collettiva può anche ridurre il limite delle due settimane per cui è obbligatorio il godimento infrannuale, purché la riduzione non vanifichi la funzione dell’istituto feriale e sia occasionata da eccezionali esigenze di servizio o, comunque, da esigenze aziendali serie».
L’articolo 10 del Dlgs 66/2003 statuisce inoltre, in perfetta coerenza con il precetto costituzionale dell’irrinunciabilità delle ferie, che il periodo minimo di quattro settimane annuali non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. In questa ipotesi, infatti, la fruizione è ormai diventata impossibile.
Il divieto è stato ribadito anche dal ministero del Lavoro, anche se con qualche eccezione. Nella circolare del 3 marzo 2005, n. 8, il ministero chiarisce che l’eventuale periodo di ferie eccedente le quattro settimane, previsto da contratti collettivi o da accordi individuali, può essere sostituito dalla relativa indennità anche in corso di rapporto. Altra ipotesi derogatoria rispetto alla disciplina generale è costituita dai contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a un anno, per i quali è sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie.