E.Roc., Il sole 24/5/2009, 24 maggio 2009
SUGLI SCADUTI IL PESO «PA»
Il concetto di default è uno degli elementi fondamentali per l’attribuzione del rating, poichè viene utilizzato per determinare i principali parametri di rischio, dalla probabilità di default, al tasso di perdita in caso di default e fino al tasso di perdita attesa.
La definizione di default è desumibile dalle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia. Si tratta di una definizione che include, con diverso grado di difficoltà: le sofferenze, gli incagli, i crediti ristrutturati e i crediti scaduti o sconfinanti ("past due"): questa tipologia di credito anomalo è stata introdotta da ultimo, con l’avvento di Basilea 2.
Un’esposizione è considerata "scaduta" quando il debitore è in ritardo da almeno 90 giorni su un’obbligazione creditizia ritenuta significativa.
La soglia di rilevanza è stata fissata pari al 5% dell’esposizione. Il termine di 90 giorni è sostituito da quello più lungo di 180 per i crediti verso le imprese residenti (solo fino al 31.12.2011) e per quelli al dettaglio o verso enti del settore pubblico.
L’argomento in oggetto è rilevante soprattutto in Italia.
Nel nostro Paese, secondo un’indagine effettuata dalla Banca d’Italia, il fenomeno dei crediti "scaduti" presenta una dimensione significativa. Anche a causa delle prassi commerciali che allungano i tempi di regolamento delle transazioni, in particolare quelle con le pubbliche amministrazioni.
Si tratta di comportamenti che andrebbero rettificati, anche per gli effetti benefici che si avrebbero sul rating e, quindi, sulla capacità di accesso al credito e sul costo dello stesso. L’Autorità di Vigilanza delle banche ha rilevato, infatti, che il ritardo nell’assolvimento del debito non è necessariamente un indicatore di deterioramento della solvibilità del debitore, considerato che una parte significativa dei crediti scaduti viene regolarizzata entro 6-12 mesi.
Peraltro, le esposizioni scadute e/o sconfinanti sono oggetto di segnalazione alla Banca d’Italia, e quelle che lo sono in via continuativa da oltre 270 giorni (allo scattare di determinate soglie di insoluto) sono ricomprese automaticamente nella categoria a maggiore grado di difficoltà degli incagli (incagli oggettivi).
Quest’ultima categoria, infatti, accoglie le esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, tra gli altri) nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, e che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo.
Le esposizioni scadute e/o quelle sconfinanti in via continuativa da oltre 180 giorni sono iscritte tra i crediti dubbi nel bilancio delle banche, incidendo sugli indicatori della qualità del credito e richiedendo specifici accantonamenti che aumentano il relativo costo.
Pertanto, il fenomeno degli scaduti in Italia, se non ricondotto entro misure paragonabili a quelle riscontrate negli altri Stati, è in grado di incidere sulle politiche creditizie nazionali e, quindi, sulla competitività del nostro Paese.