Emilio Gioventù, ItaliaOggi 20/5/2009, 20 maggio 2009
QUELLE SENTENZE ASSURDE, MA VERE
Le disavventure del pg di Ancona, Dragotto. Punito per il blog sugli strafalcioni dei colleghi
Vu cumprà assolto perché africano e il truffatore innamorato
Pensava di rivolgersi alla dea della giustizia, Temi, dandole del tu. Gaetano Dragotto, procuratore genrale di Ancona, pensava di poterlo fare, magari ridendoci anche su, visti i due terzi di vita che le aveva dedicato in nome dle popolo italiano. Alla sua dea aveva dedicato un blog (www.blogspot.com) per dirle: guarda che cosa combinano i tuoi sacerdoti. Alla sua dea si recava in sacrifico portandole ogni genere di sentenze dei suoi colleghi, così assurde, così piene zeppe di strafalcioni, eppure così vere. Non voleva che «la superficialità, l’ignoranza e l’assurdità» dei suoi colleghi magistrati rischiassero di infangare la sua amata dea giustizia. Scriveva Dragotto sul suo blog: «Se qualcuno mi leggerà, forse non crederà che le cose che dico siano vere. Ma, invece, purtroppo, tutte le notizie sono autentiche e documentate». Ecco un campionario della raccolta di strafalcioni raccolti da Dragotto. Della serie, incredibile ma vero.
Quando il testimone parla con gli occhi
Per motivare una sentenza di condanna, un giudice di chiara fama usa la seguente espressione: «Va rilevato che la narrazione dei fatti fornita da Tizio (la parte offesa ndr) trova sostanziale riscontro nelle oculari, concordi e disinteressate deposizioni testimoniali di Caio (teste, ndr).Quando si dice «occhi parlanti».
Barista, un bicchiere di detersivo per lavastoviglie
Il barista prende dal bancone una bottiglia con l’etichetta di una notissima acqua minerale e ne riempie il bicchiere, ma, al primo sorso, il cliente si accorge che qualcosa in quell’acqua non va e, da immediate verifiche, si scopre che il liquido versato era detersivo per lavastoviglie. Contestato al barista il reato di commercio di sostanze alimetari contraffatte o adulterate». Il barista se la cava. In pratica: «Se ti cade qualche goccia di liquido per lavastoviglie nell’acqua minerale. allora sei responsabile per colpa di adulterazione di sostanze alimentari; ma se, invece, servi liquido per lavastoviglie puro, non commetti nessuno dei reati sopra indicati».
Vecchio esibizionista salvato dalla prostata
Tizio deve rispondere del reato previsto dall’art. 609 quinquis p.c. perché mostrava il proprio pene ad una bambina di quattro anni. Rinviato al giudizio del Tribunale, il giudice svolge questa edificante motivazione: «L’uomo, pur trovandosi in pieno centro abitato, a causa di una patologia alla prostata documentata dalla cartella clinica prodotta, non sarebbe riuscito a trattenersi dalla necessità di urinare». E lo assolve. Del tutto inutile, per questo giudice, verificare perché poi l’imputato non abbia urinato e perché, visto che aveva questo bisogno impellente, non abbia rivolto il suo pene verso il muro, preferendo, invece, esibirlo davanti al finestrino dove si trovava la piccolina».
Al «vu cumprà» applicata l’attenuante della povertà
Processo a carico del solito senegalese imputato di avere detenuto per la vendita una grande quantità di opere contraffatte e ritenuto colpevole del reato ascrittogli. Ecco il ragionamento del giudice quando deve determinare la pena: «L’aggravante del grande numero di opere poste in vendita e la recidiva vanno dichiarate subvalenti rispetto all’ipotesi lieve per la ricettazione ed alle attenuanti generiche, che si concedono perché l’imputato è africano e l’Africa è povera».
Imputato scarcerato per difficoltà di calcolo
Tizio deve rispondere di alcune contravvenzioni. Poiché l’imputato ha scelto il rito abbreviato, gli spetta la riduzione di un terzo della pena determinata in continuazione tra le varie contravvenzioni. Il calcolo della pena era tanto complicato che il giudice ha avuto bisogno di ricorrere a quella norma che, per i processi più complessi, permette al giudice di depositare la motivazione entro novanta giorni.
Ma quale raggiro, è colpa di Cupido
Al dibattimento Caia si costituisce parte civile, ammette che al tempo del commesso reato era fidanzata con Tizio, che gli aveva concesso un prestito perché gli voleva bene, ma che poi si era accorta che quello era fidanzato con un’altra. Il giudice, allora, decide di assolverlo perché il fatto non sussiste con questa motivazione: «» forte nel giudicante la consapevolezza che l’unico raggiro ipotizzabile in questo caso sia stato quello inesorabile ed antico architettato da Cupido.