Isabella Bufacchi, ཿIl Sole-24 Ore 5/5/2009;, 5 maggio 2009
PER ENTI E REGIONI L’ADDIO AGLI SWAP VALE 15 MILIARDI
Smontare uno strumento derivato potenzialmente in perdita, cioè con un markto
market negativo, facendo leva sul presunto reato di truffa della controparte bancaria del contratto. Lanciare un’offensiva giudiziaria contro le banche che hanno venduto swap e opzioni agli enti locali e territoriali negli ultimi dieci anni, per smantellare operazioni divenute onerose o d’imbarazzo alla pubblica amministrazione. La tentazione è grande per molti dei 530 Comuni e delle 44 Province e 18 Regioni che hanno utilizzato gli strumenti derivati su posizioni di debito (valore nozionale) pari a 35,6 miliardi al 30 giugno 2008. Ma la portata della minaccia giudiziaria su presunti profitti illeciti incassati dagli istituti bancari venditori di derivati potrebbe rivelarsi ben più modesta delle attese perchè le operazioni a rischio di smantellamento riguardano uno stock iniziale potenziale che non supera i 15 miliardi.
Stimare l’impatto devastante delle mine vaganti sui derivati nel mondo della pubblica amministrazione è un esercizio che impegna da anni il ministero dell’Economia, la Banca d’Italia, la Corte dei Conti, diverse commissioni di Camera e Senato e anche Abi e Consob. La stima non è facile perchè tanto il debito quanto i derivati sono operazioni dinamiche: la valutazione sulla convenienza di un’operazione finanziaria (tanto a debito quanto a credito o di copertura contro rischi di mercato o di credito) dipende da numerosi fattori nessuno dei quali statici, non da ultimo l’effettivo andamento dei tassi d’interesse e le aspettative del mercato sull’andamento futuro dei tassi.
L’entità stessa del debito di un ente, con derivati o senza, varia nel tempo. Tant’è che il debito "residuo" di Comuni, Province e Regioni corredato da derivati risulta pari a 30,5 miliardi, stando ai dati aggiornati alla fine dello scorso mese citati da fonti vicine al ministero dell’Economia contattate dal Sole- 24Ore. Per quantificare uno strumento derivato, infatti, si ricorre al suo valore nozionale cioè alla dimensionedel debito al quale è agganciato: il valore nozionale di uno swap che trasforma il tasso fisso in tasso variabile su un prestito obbligazionario da 500 milioni di euro è di 500 milioni di euro al momento della stipula del contratto derivato. Tuttavia, dato che la legge impone agli enti locali e territoriali di spalmare il rimborso del prestito nel corso degli anni (e non di concentrarlo alla data di scadenza del bond), tutti i Boc, Bop e Bor hanno un piano di ammortamento per pagamento in rate degli interessi e del rimborso del capitale, direttamente nel prestito oppure con derivato (amortizing swap). Dunque con il passare del tempo quello stock iniziale dimiuisce. Ecco perchè dei 35,6 miliardi di euro di valore nozionale dei derivati degli enti al 30 giugno 2008, ne restano ora 30,5 equivalenti al debito residuo. Di questi, sempre stando alle fonti vicine a Via Venti Settembre, meno di una quindicina di miliardi presenta una formula di debito con rimborso alla scadenza (bullet) senza piano di ammortamento: e il prestito bullet è il punto di partenza dell’azione legale ispirata al caso giudiziario scoppiato sui derivati del Comune di Milano.
Le azioni giudiziarie che potrebbero essere lanciate da Comuni, Province e Regioni contro le banche, sulla scia di quanto sta accadendo per i derivati milanesi, parte da un bacino teorico di 15 miliardi di valore nozionale. Ma le dimensioni possono ingannare: gli enti interessati ritengono che sarà difficile centrare l’obiettivo e mettere le banche alle corde per truffa. Il calcolo del profitto delle controparti bancarie deve tener conto dei costi di copertura e del rischio di credito delle stesse e non equivale in automatico al divario «tra le due gambe dello swap». Inoltre, gli strumenti derivati per la legge italiana non sono «passività» nel senso stretto della parola: nella circolare del Mef del 28 giugno 2005, per esempio, le passività sono descritte come «quote capitale e quote interessi » del debito. Eppure per denunciare il comportamento illecito di una banca e la truffa bisogna provare che il mancato conteggio del derivato nelle passività è un comportamento fuorilegge. Un’altra matassa che dovrà essere sbrogliata è quella relativa alla valutazione della convenienza dei derivati per l’ente (e il profitto eventuale per la banca) sulla base della serie di ristrutturazioni del derivato che solitamente si susseguono nel tempo.