Euroritenuta più stringente di Luigi Giordano, Italia Oggi, 17/11/2008, pag. 5, 17 novembre 2008
Euroritenuta più stringente - I percettori di proventi finanziari, per esempio svizzeri, che hanno conti esteri in uno stato membro dell’Ue vedranno applicata una tassazione in capo all’intermediario finanziario del paese che eroga l’interesse, attraverso l’applicazione di una ritenuta fiscale
Euroritenuta più stringente - I percettori di proventi finanziari, per esempio svizzeri, che hanno conti esteri in uno stato membro dell’Ue vedranno applicata una tassazione in capo all’intermediario finanziario del paese che eroga l’interesse, attraverso l’applicazione di una ritenuta fiscale. La Commissione europea ha infatti proposto le modifiche alla direttiva sulla tassazione dei risparmi (Savings taxation directive) tese a contrastare l’evasione fiscale. Le novità diventano rilevanti per la Svizzera. Per i percettori elvetici, infatti, cambia il regime di tassazione, poiché i loro interessi, stando alla proposta della Commissione europea, dovranno essere tassati in capo all’intermediario finanziario del paese che eroga l’interesse, attraverso l’applicazione di una ritenuta fiscale. Tale ritenuta e le applicazioni pratiche non sono state specificate nella definizione della proposta. La proposta, in effetti, ha come obiettivo quello di combattere l’evasione fiscale di tutti quei proventi che, realizzati attraverso fondazioni, associazioni o enti senza finalità di lucro, hanno il vantaggio della detassazione del reddito. La direttiva emanata nel 2005 regolava sostanzialmente l’obbligo di comunicare periodicamente alla propria Agenzia delle entrate nazionale i dati relativi al pagamento degli interessi effettuati da persone fisiche residenti negli stati Ue a persone fisiche non residenti. Tutto ciò si inquadrava nel generale scambio di informazioni tra Agenzie delle entrate dei paesi membri e Agenzie dei paesi extra-Ue. Queste ultime ricevevano informazioni dalle prime individuando la tracciabilità dei pagamenti degli interessi e, quindi, dei maggiori proventi finanziari percepiti dai propri contribuenti. Le novità della proposta della Commissione europea riguardano essenzialmente tre punti principali: 1) la determinazione effettiva del beneficiario/proprietario del provento finanziario. Andando quindi a tassare anche quegli enti (fondazioni e associazioni) usati come paraventi per eludere la tassazione, introducendo una ritenuta alla fonte per gli interessi pagati a intermediari non residenti; 2) estensione della tassazione ai nuovi strumenti finanziari. Cioè tutti quegli investimenti di nuova generazione (assicurazioni sulla vita, garanzie simili finanziamenti) che non assicurano un interesse, ma hanno un rendimento assimilabile agli interessi; 3) tassazione di tutti i tipi di reddito derivante da operazioni di investimento. In tale operazione è irrilevante il tipo o la forma legale dello stesso investimento.