Panorama 22/10/2008, 22 ottobre 2008
E allora bisogna chiederselo: la riforma Gelmini sulla scuola, è un attentato al diritto costituzionale di un’istruzione libera e garantita a tutti i cittadini italiani, come denuncia il movimento di protesta contro la riforma, o il tentativo di risanare una scuola sotto molti profili in crisi, come sostengono il ministro, il premier e il governo? Studenti, docenti e opinione pubblica si dividono sul decreto legge 137/2008, entrato in vigore il 1 settembre, già passato al vaglio della fiducia alla Camera e ora in discussione al Senato
E allora bisogna chiederselo: la riforma Gelmini sulla scuola, è un attentato al diritto costituzionale di un’istruzione libera e garantita a tutti i cittadini italiani, come denuncia il movimento di protesta contro la riforma, o il tentativo di risanare una scuola sotto molti profili in crisi, come sostengono il ministro, il premier e il governo? Studenti, docenti e opinione pubblica si dividono sul decreto legge 137/2008, entrato in vigore il 1 settembre, già passato al vaglio della fiducia alla Camera e ora in discussione al Senato. Molte le novità previste: dal voto al posto del giudizio, all’adozione dei libri scolastici per un quinquennio. Queste in estrema sintesi le novità contenute negli 8 articoli del decreto legge. Competenze su cittadinanza e Costituzione (articolo 1) Dall’inizio dell’anno scolastico corrente (2008/2009) viene avviata una sperimentazione nazionale ed attività di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione (elementari e medie) delle conoscenze e delle competenze relative a ”Cittadinanza e Costituzione”, nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto. Torna, insomma, la vecchia ”Educazione civica”, che gradualmente viene anticipata nell’insegnamento della la scuola dell’infanzia (asili). All’attuazione dell’articolo, dice il decreto, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. In concreto, formazione e implementazione delle lezioni di ”Cittadinanza e Costituzione” dipenderanno, come il resto dell’attività scolastica, dalla spesa pubblica per l’istruzione stabilita di anno in anno in Finanziaria. Valutazione del comportamento degli studenti (articolo 2). Alle elementari e alle medie, in sede di scrutinio alla fine del primo quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico, sarà valutato ”il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica”, anche ”in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede”. Questa valutazione già da quest’anno è espressa in numeri. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore al 6, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. Ma come unformare in tutt’Italia i criteri di giudizio sul comportamento degli studenti? Ci penserà un decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che preciserà i criteri e modalità applicative per attribuire ad atti di ”particolare e oggettiva gravità del comportamento” un voto insufficiente. Insomma, una sorta di piccolo ”codice del comportamento’ emanato dal ministero, soccoreerà presidi e docenti. Rendimento scolastico degli studenti (articolo 3) Dall’anno scolastico corrente alle elementari e alle medie la valutazione periodica e annuale del rendimento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. Sono ammessi alla classe successiva, o all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a 6 decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l’attribuzione di voto numerico espresso in decimi. Anche in questo caso, per uniformare il più possibile i criteri di giudizio a livello nazionale, un regolamento, su proposta del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si occuperà del coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e individuerà eventuali ulteriori modalità applicative. Insegnante unico nella scuola primaria (articolo 4) l’articolo più contestato, quello che prevede il cosiddetto ”maestro unico’ alle elementari. Alle primarie le istituzioni scolastiche (cioè i presidi) costituiranno classi affidate a un unico insegnante, funzionanti con orario di 24 ore settimanali. Si terrà conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola. Ovvero, secondo l’opposizione, si elimina il tempo pieno. Secondo la maggioranza, al contrario, si pongono le premesse per un utilizzo più razionale dell’organico degli insegnanti senza toccare le ore di tempo pieno e sarà definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabilito dalle disposizioni contrattuali. Ma per chi contesta la riforma, il ritorno al maestro unico e all’orario delle 24 ore obbligatorie ”spezza’ la continuità didattica con le rimanenti 16 ore per arrivare alle famose 40. Parte di queste ore verranno sì affidate ad un altro docente o allo stesso maestro unico che accetterà di allungarsi l’orario di lavoro. Ma si tratterà di un tempo scuola aggiuntivo e non più unitario ai fini del programma. Ma senza compresenza degli insegnanti e unitarietà dell’insegnamento e della didattica la qualità sarà ben diversa, dicono i contestatori. Libri di testo (articolo 5) Gli organi scolastici adotteranno libri di testo in relazione ai quali l’editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie, da rendere separatamente disponibili. Anche l’adozione di libri di testo (salvo specifiche e motivate esigenze) avrà cadenza quinquennale. Il dirigente scolastico dovrà vigilare sulle delibere del collegio dei docenti relative all’adozione dei libri di testo. Ovvero: meno cambiamenti nei libri di testo adottati per ridurre la spesa delle famiglie. Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria (articolo 5) L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in Scienze della formazione primaria, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. Queste disposizioni si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in Scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e la data di entrata in vigore del decreto legge 137/2008. Accesso alle scuole di specializzazione medica (articolo 7). Al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. Questi laureati sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione per l’esercizio dell’attività professionale, se non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche delle scuole immediatamente successiva al concorso espletato. Entrata in vigore (articolo 8). Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (il 1 settembre). Le norme finali del provvedimento prevedono che dall’attuazione delle disposizioni contenute nel decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ovvero, lo Stato per la riforma Gelmini non deve spendere un centesimo in più. A motivare il ministro Gelmini alcuni dati ormai noti da tempo: negli ultimi 10 anni gli alunni sono diminuiti e la spesa pubblica per l’Istruzione è cresciuta invece di oltre 10 miliardi; il 97% di qusta spesa è assorbito dagli stipendi; la spesa per alunno è più alta del 10% rispetto alla media OCSE. Il ministro Gelmini assicura che il 30% degli oltre 7 miliardi di euro risparmiati in tre anni saranno investiti in premi ai docenti più bravi, accorpamento delle classi, ammodernamento degli edifici scolastici. La scelta del maestro unico, spiega, assicura margini per potenziare il tempo pieno del 50%. Ma la ratio della riforma, insistono i sindacati, è soprattutto nei tagli: di personale, di risorse, di investimenti. Spendiamo troppo? Il guaio è che, a leggere i dati Ocse, spendiamo male: la spesa per studente è la più alta d’Europa. Il rapporto studenti-docenti è tra i più bassi d’Europa; il numero di ore di insegnamento annuo per docente è nettamente inferiore alla media europea; l’età media del corpo docente è fra le più elevate in Europa, solo l’8,8% degli insegnanti della scuola secondaria, inferiore e superiore, ha meno di quarant’anni, e solo 1 su mille ha meno di 30 anni.