www.repubblica.it, 10 ottobre 2008
Decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155 Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali
Decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155 Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali. (G.U n. 237 del 9-10-2008 ) 1. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d’Italia. Tale sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l’aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi. 2. La sottoscrizione è effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d’Italia dei seguenti elementi: a) la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1; b) l’adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca presentato per la deliberazione dell’aumento di capitale; c) le politiche dei dividendi, approvate dall’assemblea della banca richiedente, per il periodo di durata del programma di stabilizzazione e rafforzamento. 3. Le azioni detenute dal Ministero dell’economia e delle finanze, dalla data di sottoscrizione fino alla data di eventuale cessione, sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni. 4. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell’economia e delle finanze, le variazioni sostanziali al programma di stabilizzazione e rafforzamento di cui al comma 1 sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia. 5. Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del presente articolo, non si applicano le limitazioni alla partecipazione al capitale di cui al capo V del titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. La qualità di socio di banca popolare è acquisita dalla data di sottoscrizione delle azioni. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell’economia e delle finanze, nelle banche partecipate non si applicano le disposizioni speciali in materia di esercizio del diritto di voto proprie delle società cooperative. 6. Non si applicano al Ministero dell’economia e delle finanze le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del testo unicodelle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria [1], di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante: a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonchè quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali; b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa; c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonchè sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo; d) emissione di titoli del debito pubblico. 8. I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti. Art. 2. 1. In presenza di una situazione di grave crisi di banche italiane, anche di liquidità, che possa recare pregiudizio alla stabilità del sistema finanziario, si applicano le procedure di cui agli articoli 70, e seguenti, del decretolegislativo 1° settembre 1993, n. 385 [2]. 2. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni di cui all’articolo 1 anche a favore delle banche sottoposte alle procedure di cui al comma 1. Spetta in via esclusiva ai commissari straordinari, sentito il Comitato di sorveglianza, deliberare le operazioni sul capitale cui partecipa il Ministero dell’economia e delle finanze. La delibera dei commissari è preventivamente autorizzata dalla Banca d’Italia. Il provvedimento autorizzatorio integra la valutazione di cui all’articolo 1, comma 2. Art. 3. 1. Qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidità, la Banca d’Italia eroghi finanziamenti che siano garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all’atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e agli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b), deldecreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 [3]. Ai medesimi finanziamenti si applica l’articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 2. Il Ministero dell’economia e delle finanze può rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d’Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance). Art. 4. 1. Ad integrazione ed in aggiunta agli interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti ai sensi dell’articolo 96 del decretolegislativo 1° settembre 1993, n. 385 [4], il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane per un periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 5. 1. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale e di concessione della garanzia statale e di attuazione del presente decreto. 2. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 3, comma 2, e 4 sarà elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell’ambito dell’unità previsionale di base 8.1.7. Art. 6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Manda via e-mailStampa NOTE [1] La disposizione punta a escludere l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto in caso di superamento della soglia partecipativa del trenta per cento nel capitale della banca. [2] Si tratta delle disposizioni relative all’amministrazione straordinaria e alla gestione provvisoria degli istituti di credito contenute nel testo unico delle norme in materia bancaria e creditizia. Tra l’altro la messa in amministrazione straordinaria comporta che le funzioni delle assemblee e degli altri organi di amministrazione della banca siano sospese per per passare ai commissari. [3] La norma deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi ”stabiliti dal codice civile (artt. 1264, 1265, 2800) e dalla disciplina relativa ai contratti di garanzia finanziaria (artt. 1, lett. q, e 2, lett. b, d.lgs. n. 170/2004) – e considera a tal fine sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia. La garanzia prestata è sottratta a revocatoria fallimentare, in applicazione dell’art. 67, comma 4, r.d. n. 267/1942, che già esclude la revocatoria stessa nei confronti dell’istituto di emissione. [4]E’ l’articolo di legge che ha istituto il Fondo interbancario di garanzia.