Corriere della Sera 22 luglio 2008, Sergio Romano, 22 luglio 2008
L’IMMUNIT PARLAMENTARE LA SOLUZIONE FRANCESE
Corriere della Sera 22 luglio 2008
Comincio a pensare che, ai fini dell’equilibrio e della divisione dei poteri, forse era meglio la vecchia, vituperata e abusata immunità parlamentare, come prevista dai padri costituenti. Qual è la sua opinione?
Antonio Massioni
amassioni@gmail.com Caro Massioni,
Prima di rispondere alla sua domanda ricordo ai lettori che l’immunità parlamentare era prevista dall’art. 68 della Costituzione con queste parole: «Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domici-liare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura». Se questo articolo fosse ancora in vigore, non vi sarebbero stati né il lodo Maccanico, né il lodo Schifani, né il lodo Alfano con tutti gli scontri polemici che li hanno accompagnati. Ma nel 1993, nel clima d’indignazione suscitato dalle indagini giudiziarie della Procura di Milano, il Parlamento soppresse l’autorizzazione a procedere e riscrisse l’art. 68 in questi termini: «Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’ atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza». scomparsa quindi l’autorizzazione a procedere, ma rimane, con alcuni limiti, la necessità dell’autorizzazione alla perquisizione e all’arresto. Aggiungo, a scanso d’equivoci, che «i membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni ». Mi sembra difficile quindi che l’on. Mario Landolfi, accusato durante un dibattito alla Camera di essere stato «eletto con i voti della camorra », possa querelare il suo accusatore, come ha detto di voler fare.
Qualche lettore mi ha chiesto in questi giorni se l’istituto dell’immunità parlamentare esista in altri Paesi o sia una storica prerogativa della classe politica italiana. Esiste nel parlamento europeo e in molte democrazie parlamentari fra cui in Francia dove la norma costituzionale assomiglia a quella italiana, con qualche interessante differenza. Anche la costituzione della V Repubblica, anzitutto, fa una distinzione fra l’«irresponsabilità» per le opinione espresse nell’esercizio del mandato e l’«inviolabilità» per i reati commessi al di fuori del mandato. Anche in Francia, con una riforma del 1995, il magistrato può iniziare un’azione penale senza attendere l’autorizzazione a procedere. Anche in Francia l’autorizzazione alle perquisizioni e all’arresto debbono essere concesse dalla Camera. Ma l’organo che chiede l’autorizzazione, secondo la costituzione francese, è il Guardasigilli e quello autorizzato a decidere è l’ufficio di Presidenza dell’Assemblea che delibera riservatamente e si limita a rendere nota soltanto la conclusione della sua deliberazione.
Esiste poi un’altra differenza, ancora più importante. I regolamenti francesi prevedono che alcuni parlamentari possano rivolgersi al presidente dell’Assemblea per chiedere la sospensione dell’azione giudiziaria e delle misure che essa comporta. Dopo l’esame di una speciale commissione, la questione passa all’Assemblea che può, se lo ritiene opportuno, sospendere ogni proceduta giudiziaria per la durata della sessione. Come avrà compreso, caro Massioni, la Francia non ha bisogno del lodo Alfano.
Vengo ora alla sua domanda: se sia opportuno introdurre nuovamente l’immunità nell’ordinamento costituzionale italiano. In un’intervista a Francesco Verderami ( Corriere
del 13 luglio), il senatore Francesco Cossiga ha già risposto implicitamente «sì» citando una frase dello storico e uomo politico francese dell’Ottocento François Guizot secondo cui «in politica l’abuso dell’immunità è meno lesivo del governo dei giudici». Per quanto mi concerne osservo che basterebbe forse aggiungere il penultimo paragrafo del-l’art. 26 della Costituzione francese: «La detenzione, le misure di privazione o restrizione della libertà o l’azione giudiziaria contro un membro del Parlamento sono sospese per la durata della sessione se l’assemblea di cui fa parte lo richiede ». Nel nostro caso, per evitare che la domanda venga presentata all’inizio di ogni sessione, sarà probabilmente meglio scrivere «legislatura».
Sergio Romano