l’Unità 26/2/2008, 26 febbraio 2008
«Il Reverendissimo monsignor Pallanteri pronotario apostolico di Roma ordina et comanda che tutti i li medici e barbieri che medicheranno delli feriti siano tenuti a denunziare li nomi et cognomi di essi feriti e non debbano curarli ne raccattarli ne medicarli se non volessero specificarne li nomi loro sotto la pena di scudi venticinque d’oro et tratti di fune da darsi in pubblico» (Bando generale del governo di Roma 15 gennaio 1566)
«Il Reverendissimo monsignor Pallanteri pronotario apostolico di Roma ordina et comanda che tutti i li medici e barbieri che medicheranno delli feriti siano tenuti a denunziare li nomi et cognomi di essi feriti e non debbano curarli ne raccattarli ne medicarli se non volessero specificarne li nomi loro sotto la pena di scudi venticinque d’oro et tratti di fune da darsi in pubblico» (Bando generale del governo di Roma 15 gennaio 1566).