Italiaoggi 7 febbraio 2008, Debora Alberici, 7 febbraio 2008
Doppio cognome ai bambini contesi. Italiaoggi 7 febbraio 2008. Via libera al doppio cognome per i bambini contesi
Doppio cognome ai bambini contesi. Italiaoggi 7 febbraio 2008. Via libera al doppio cognome per i bambini contesi. Infatti, quello del padre naturale può essere aggiunto a quello della madre quando il minore, riconosciuto solo qualche anno dopo, sia ancora abbastanza piccolo da non provare imbarazzo o disagio per l’aggiunta del patronimico. quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 2751 del 5 febbraio 2008, ha respinto il ricorso della mamma di un bambino di dieci anni che si opponeva a far aggiungere al suo cognome quello del padre del bambino. A finire nell’aula della prima sezione civile del Palazzaccio è stata una questione veramente delicata: i cosiddetti bambini contesi crescono in numero esponenziale in Italia e quello del cognome è uno dei problemi più discussi. La sentenza in esame, però, fissa dei chiari punti fermi: in primo luogo nessun cognome deve arrecare «pregiudizio» al bambino. Infatti, uno degli ostacoli insuperabili per il genitore che vuole dare al figlio il nome della sua famiglia è la cattiva reputazione. Una montagna contro cui non c’è nulla da fare, secondo i tribunali dei minori. In poche parole, per dirla con le parole dei giudici di legittimità, «quando la filiazione naturale nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, al fine di decidere se attribuire al figlio il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, il magistrato deve valutare l’esclusivo interesse del minore tenendo conto del fatto che è in gioco il suo diritto all’identità personale, maturata nell’ambiente in cui è cresciuto. Ne deriva che legittimamente viene disposta l’attribuzione al piccolo, in aggiunta al cognome della madre, di quello del padre, allorché sia stato escluso, da un lato, qualsiasi pregiudizio derivante da siffatta modificazione accrescitiva del cognome (stante l’assenza di una cattiva reputazione del padre) e, dall’altro, che il minore non sia ancora nella fase adolescenziale o preadolescenziale e quindi, tutt’ora bambino, non abbia ancora acquisito il matronimico nella trama dei suoi rapporti personali e sociali e quindi una definitiva e formata identità». Il padre del piccolo Manuel ha dunque tutte le carte in regola per dare anche il suo cognome al figlio riconosciuto quando aveva più di cinque anni. Un ottimo rapporto col bambino, non ancora adolescente, nessuna macchia sulla reputazione. Insomma nessun elemento di disagio per il minore. Debora Alberici