Marco Belpoliti, La Stampa 2/1/2008, 2 gennaio 2008
Nel dibattito in corso sull’ammissibilità del referendum, Angelo Panebianco sul Corriere della Sera, dopo aver concesso di non avere titolo per affermare che «la Corte deve ora solo pronunciarsi sull’ammissibilità del referendum» senza giudicare della legittimità costituzionale della legge risultante, non rinuncia a indicare che la giurisprudenza della Corte andrebbe a sostegno di tale tesi
Nel dibattito in corso sull’ammissibilità del referendum, Angelo Panebianco sul Corriere della Sera, dopo aver concesso di non avere titolo per affermare che «la Corte deve ora solo pronunciarsi sull’ammissibilità del referendum» senza giudicare della legittimità costituzionale della legge risultante, non rinuncia a indicare che la giurisprudenza della Corte andrebbe a sostegno di tale tesi. Anche senza considerare che la Corte deve valutare la norma di risulta anche alla luce delle altre norme che regolano la materia elettorale, va invece sottolineato che nella sentenza ricordata da Salvi sono indicati vari precedenti in cui la Corte ha valutato l’ammissibilità in riferimento anche ai principi generali dell’ordinamento. Nel caso odierno, è pertanto lecito chiedersi se sia o meno rispondente al principio di eguaglianza omettere di calcolare, ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza, i voti dei residenti in Val d’Aosta, o i voti degli italiani all’estero se espressi presso i consolati (laddove il loro voto viene invece conteggiato se tornano a votare in Italia). I 24 mila voti che alla Camera hanno dato la vittoria all’Unione sarebbero stati ben oltre 100 mila conteggiando Val d’Aosta e italiani all’estero. Cosa sarebbe avvenuto se l’Unione fosse stata sconfitta per 24 mila voti, riportandone però oltre 100 mila esclusi dal conteggio? La norma del Porcellum che permette un simile obbrobrio - e che il referendum lascia invariata - non viola forse il principio di eguaglianza dei cittadini nell’esercizio del voto, e non presenta comunque aspetti di irragionevolezza? E se così è, deve la Corte autolimitarsi a una verifica dell’immediata applicabilità delle norme risultanti e non estendere il suo esame anche alla loro legittimità costituzionale? E non è ciò tanto più necessario quanto più la Corte non abbia altra occasione per valutare in tempo utile la costituzionalità di norme elettorali? A Panebianco può essere mossa un’ulteriore obbiezione quando afferma che «non c’è differenza tra premio di maggioranza a una coalizione di liste e premio a una sola lista». Alla luce degli attuali sondaggi e delle dichiarazioni dei leader del Pd e dei partiti dell’ex CdL, orientati a presentarsi alle elezioni divisi, si può ipotizzare che il Prc aggreghi attorno a sé i partiti della sinistra riportando il 12% dei suffragi; che il Pd riporti il 33% dei voti; e che i partiti del centro-destra, pur presentandosi divisi, indichino un comune programma e candidato riportando il 55% dei voti, fermandosi tuttavia il maggiore di essi al 29%. Ebbene, mentre con il premio alla coalizione risulterebbe vincente il centro-destra prescelto dal 55% degli elettori, con il premio alla lista risulterebbe vincente e indicato premier il prescelto dal 33% dell’elettorato. Proprio il cuore del quesito referendario - e cioè il trasferimento del premio di maggioranza dalla coalizione vincente alla lista più votata - produrrebbe un risultato irragionevole. Per ovviare a questo rischio è probabile che, anziché correre divisi, i partiti si aggregherebbero in «listoni» di coalizione: ma così il referendum avrebbe conseguito un risultato opposto a quello che si prefigge e che viene indicato ai cittadini. Non sarebbe questo motivo per considerare il quesito referendario non sufficientemente chiaro? In ogni caso, l’affermazione che non vi è differenza tra un premio alla lista e un premio alla coalizione è profondamente fuorviante. Una ragione in più per abbandonare la via, solo italiana, del premio di maggioranza, e per bocciare un referendum che, esaurita la sua funzione di stimolo, lascia inalterati e anzi aggrava i difetti dell’attuale legge elettorale. Stampa Articolo