la Repubblica 21/12/07, 21 dicembre 2007
In famose satire, vedi Rabelais, le dispute legali sono dialettica artefatta e coscienza volatile («Iuristen böse Christen», imprecava Lutero, cattivi cristiani) ma ogni tanto toccano i nervi sollevando questioni d´alto interesse etico e politico
In famose satire, vedi Rabelais, le dispute legali sono dialettica artefatta e coscienza volatile («Iuristen böse Christen», imprecava Lutero, cattivi cristiani) ma ogni tanto toccano i nervi sollevando questioni d´alto interesse etico e politico. Consideriamo l´anatema disciplinare sull´ordinanza con cui un giudice delle indagini preliminari chiedeva a Montecitorio il permesso d´usare colloqui intercettati dove mettono becco dei parlamentari. Sappiamo quanti privilegi abbiano. Ad esempio, l´immunità dalla sonda istruttoria regolata negli artt.266ss.c.p.p.: ricorrendo dati presupposti, è ascoltabile chi parla sul filo o nell´etere, loro no; l´indagante supplichi la Camera; se ne discute nella relativa giunta e l´assemblea vota; a quel punto l´ascolto è inutile, salvo che l´onorevole sia un temerario demente. Talvolta cade nella rete sebbene nessuno lo spiasse: chiama persone poco raccoman- dabili i cui apparecchi un pubblico ministero sorveglia, o chiamato, risponde incriminandosi; colpa sua, direbbe ogni ragionatore; sia più cauto, ma la L. 20 giugno 2003 n. 140 offre uno scudo, verosimilmente illegittimo, sia detto eufemisticamente; i segni vocali esistono solo dall´istante in cui Camera o Senato permettano d´usarli; altrimenti i reperti vanno al diavolo, tamquam non essent, beneficiandone i conversanti profani e persone nominate nel colloquio; norma manifestamente invalida, quest´ultima, e tale dichiarata poche settimane fa. Nella fattispecie vari scorridori arrembano le prede: Unipol, rossa, vuol inghiottire Bnl, tre volte più larga; e siccome la finanza non ha anima, corrono intese trasversali; esponenti del mondo politico tengono bordone ai pirati. Volano discorsi sui quali è caritatevole stendere spessi veli. L´indagante sottopone i materiali al giudice affinché scelga i rilevanti e invochi l´assenso della Camera. Vi provvede un´ordinanza. Inde ira, anzi irae: finché inveiscano gl´interessati, il fenomeno attesta costumi poco lodevoli; nessuno se ne stupisce; erompono fiotti d´una retorica a buon mercato, violenta quanto elusiva; né varrebbe la pena discutervi se qualche paralogismo non rifluisse nel procedimento disciplinare. L´affare diventa grave. Enumeriamo i capi. Primo, quel magistrato non esercitava giurisdizione né accusa. Bella scoperta: seguiva la procedura delle intercettazioni applicando l´art. 6 l. predetta, ad unguem, dicono i vecchi dottori; ha vagliato una massa verbale lutulenta individuando i frammenti secondo lui rilevanti nel procedimento contro i raiders; e spiega perché li ritenga tali; se no, il consesso griderebbe al fumus persecutionis. Secondo: chiedendo alla Camera il permesso d´usarli contro persone su cui il pubblico ministero non indaga, ha compiuto un atto abusivo: «ultroneo», scrive il requirente, latinismo molto usato nel gergo avvocatesco; l´equivalente italiano è «gratuito», «fuori tema», «insinuato furtivamente». Nossignori: lavorava sul clou; è affare suo la diagnostica penale (stabilire quali fatti siano rilevanti); donde l´ipotesi che le frasi enucleate configurino un insider trading, consumato dall´arrembante, e un concorso del collocutore nell´aggiotaggio. Eccome doveva dirlo: non conia imputazioni e tanto meno condanne; la scelta se agire spetta al pubblico ministero; l´eventuale udienza preliminare dirà se vi sia materia d´accusa e dibattimento. La norma allora vigente (poi dichiarata invalida) equipara gl´inquisiti ai parlamentari interlocutori incauti: le considerazioni che il gip sviluppa in proposito ventilano dei futuribili; ecco cosa potrebbe accadere se il materiale fosse adoperabile (tale previsione è tecnicamente definibile denuncia). Insomma, en garde. Siamo sul terreno del fair play. I destinatari non possono schermirsi: dicano sì su tutta la linea; oppure concedano il permesso solo contro i non parlamentari; tacendo sull´onorevole pericolante, il giudice rischia un no tout court, nel qual caso la prova svanisce. Terzo: straripa dalle funzioni tirando in ballo persone che il pubblico ministero non aveva iscritto nel registro delle notitiae criminis; argomento simile al paradosso del cretese quando afferma che tutti i cretesi mentano (è vero o falso?: impossibile dirlo). Non figurano nel registro perché, rebus sic stantibus, il dato a carico emerge dalle voci captate: ed è valutabile solo quando gli unti dal popolo abbiano degnato l´ufficio instante d´un benevolo assenso; qualcuno deve chiederlo; se non può nessuno, l´affare resta sur place all´infinito, ma non pare decorosamente sostenibile che codici evoluti generino perversi circoli chiusi. Ripetiamolo: l´asserito aggressore non usurpa niente, fa coscienziosamente il suo lavoro; il pastiche è opera degli artt. 268ss. c.p.p. e 6 L. 20 giugno 2003, dove riappare il giudice istruttore, sepolto 18 anni fa. Nelle indagini preliminari esiste solo l´embrione d´una possibile imputazione: l´organo chiamato a valutare la rilevanza penale dei reperti violerebbe i doveri d´ufficio chiudendo gli occhi su possibili quasi imputati ancora assenti dalla scena; poi agisca il pubblico ministero, se ritiene d´esservi tenuto. Quarto, emette «un giudizio anticipato»: argomento non spendibile nelle discussioni dans les règles; se lo fosse, quanti atti dovremmo inibire, ad esempio ogni richiesta d´una misura cautelare e relativa decisione positiva. anche colpevole d´avere usato «termini suggestivi». Mah, nessuna regola scritta od orale impone un eloquio pallido: «le style c´est l´homme» o «la femme»; ognuno scrive come l´organismo psichico gli detta. L´ordinanza vituperata sta nel consueto modello stilistico: non vi trova niente d´enfatico chi legga avendo sotto gli occhi i testi che accompagna; erano più cariche le parole verso i raiders senza sangue blu. Quinto, offende l´immagine d´alcuni uomini politici senza che possano difendersi, povere anime. Altro argomento dal pregio tecnico molto esiguo, anzi impercettibile. Doveva lodarli o glisser riguardosamente? O improvvisare un contraddittorio fuori programma? Figurano piuttosto male, vero, ma è un autoritratto: i guasti non dipendono da pretesa malignità dello scrivente; se li infliggono parlando così, né li nobilita la tortuosa gestione forense-mediatica del caso. A proposito d´enfasi, l´iperbole sta nel chiamare «abnorme», ecc., un provvedimento in regola: i rilievi negativi sull´ipotetico fatto sono motivati dal materiale; i colpi di clava disciplinare contro l´ordinanza, no. Abbiamo visto quanto poco valgano gli argomenti. Non sarebbe successo in materie meno infestate: ancora mezzo secolo fa la procedura penale stava alle discipline nobili come l´arte del barbiere cerusico sta alla scienza medica; molte cose sono cambiate in meglio ma persistono furberie ataviche, nonché sacche d´ignoranza; e così gli chicaneurs profittano d´apparati normativi che li favoriscono. Qualcuno addirittura se li allestiva in veste da legumlator.