Questo sito utilizza cookies tecnici (propri e di terze parti) come anche cookie di profilazione (di terze parti) sia per proprie necessità funzionali, sia per inviarti messaggi pubblicitari in linea con tue preferenze. Per saperne di più o per negare il consenso all'uso dei cookie di profilazione clicca qui. Scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie Ok, accetto

 2007  novembre 25 Domenica calendario

DAL RITO SARDO A QUELLO «ANGLOSASSONE»

Il Sole 24 Ore 25 novembre 2007.

I quattro Codici di procedura.
Il primo Codice di procedura penale italiano entrò in vigore il 1° gennaio 1866. Si basava sul Codice sardo del 1859. Dopo ripetuti tentativi sotto la guida del ministro della Giustizia Finocchiaro Aprile fu varato un nuovo Codice che entrò in vigore nel 1914. In epoca fascista per volontà del ministro Alfredo Rocco fu varato un terzo Codice di rito operativo dal il 1° luglio 1931

Il Codice del 1989
Il Guardasigilli Mario Zagari istituì nel 1974 una commissione presieduta da Gian Domenico Pisapia e Giovanni Conso che nel 1978 partorì un progetto preliminare di Codice che però fu blocatto da numerose critiche in quanto diminuiva i poteri del Pm e propugnava istanze garantiste in contrasto con la legislazione d’emergenza, con cui, in quel periodo, si tentava di porre rimedio ai gravi episodi criminosi e di terrorismo che dilaniavano il Paese

Nel 1983 Mino Martinazzoli insediò una nuova commissione, ma i lavori parlamentari furono interrotti dalla fine anticipata della legislatura. Ripresero con il nuovo Governo che ottenuta la delega, con la legge 16 febbraio 1987, n. 81, nominò una commissione, sempre presieduta da Gian Domenico Pisapia, la quale in meno di un anno presentò al ministro Giuliano Vassalli il progetto preliminare del nuovo Codice.
Dopo ulteriori ritocchi il testo definitivo fu emanato con il Dpr 22 settembre 1988, n. 447 ed entrò in vigore il 24 ottobre 1989


********

I Processi.
Anno 1986 (Fonte Istat):
Pretura 3.508.754 (nuovi) - 2.025.956 (precedenti)
Tribunale 181.000 (nuovi) - 358.000 (precedenti)
Corte d’appello 87.342 (nuovi) - 111.895 (precedenti)

Anno 1996 (Fonte Ministero della Giustizia)
Pretura 456.000 (nuovi) - 310.000 (precedenti)
Tribunale 70.000 (nuovi) - 67.000 (precedenti)
Corte d’appello 73.000 (nuovi) - 120.000 (precedenti)

Anno 2006 (Fonte Ministero della Giustizia )
Giudice di pace 79.500 (nuovi) - 85.000 (precedenti)
Tribunale 330.000 (nuovi) - 377.000 (precedenti)
Corte d’appello 85.340 (nuovi) - 154.000 (precedenti)


********

Le novità dell’89
Scompare la fase istruttoria
La fase istruttoria è sostituita dalle indagini preliminari. Se il Pm non ritiene di chiedere al Gip l’archiviazione, si tiene una udienza preliminare per accertare se sussistono le condizioni per il processo

Cross examination
Il dibattimento, salvo poche deroghe, è il luogo in cui le parti si confrontano e in cui si forma la prova. Accusa e difesa interrogano direttamente i testimoni

Separazione dei ruoli tra Pm e giudice
Il modello accusatorio comporta una più netta distinzione dei ruoli processuali tra giudice e Pm

Indagini difensive
Il Pm e l’avvocato sono posti sullo stesso piano. Nel 2000 legge n.397 ha dato pieno riconoscimento al potere degli avvocati di svolgere investigazioni difensive