15 giugno 2006
Il 15 ottobre 2004 la Camera dei deputati approva in prima lettura il disegno di legge che modifica la Costituzione
Il 15 ottobre 2004 la Camera dei deputati approva in prima lettura il disegno di legge che modifica la Costituzione. Il 23 marzo 2005 il ddl è approvato anche dal Senato. Siccome si tratta di legge costituzionale, per l’approvazione è necessario un "procedimento aggravato": il ddl deve passare due volte in ciascuna Camera. Il 20 ottobre 2005 è di nuovo approvato alla Camera, il 16 novembre 2005 giunge la seconda approvazione del Senato (170 sì, 132 no e 3 astenuti). Siccome nella seconda lettura il ddl non è stato approvato con la maggioranza dei due terzi, può essere indetto un referendum per confermare o respingere il voto parlamentare. Perciò si voterà il 25 giugno. DEVOLUTION. La nuova Costituzione attribuisce alle Regioni la potestà legislativa esclusiva su: assistenza e organizzazione sanitaria, organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, definizione dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione, polizia amministrativa e regionale. Se il Governo ritiene che una legge regionale pregiudichi l’interesse nazionale ne può promuovere l’annullamento. CAMERA E SENATO. L’articolo 55 della Costituzione, che diceva "Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e Senato della Repubblica" è stato modificato in "Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica". Diminuisce il numero dei parlamentari. Finora nella Camera sedevano 630 deputati, di cui 12 eletti all’estero: la riforma ne prevede 500 più 18 eletti all’estero. L’età minima dei candidati alla Camera scende da 25 a 21. Il Senato della Repubblica è composto da 315 senatori, sei sono eletti all’estero. Nel Senato federale dovrebbe entrare 252 senatori eletti in ciascuna regione (ogni regione deve eleggere almeno sei senatori, il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno). L’età minima dei candidati al Senato scende da 40 a 25. I senatori a vita diventano "deputati a vita". Lo sono di diritto gli ex presidenti della Repubblica. Il capo di Stato, per meriti particolari, ne può nominare tre, non più cinque. All’attività del Senato federale partecipano rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali, che però non hanno diritto di voto. FINE DEL BICAMERALISMO PERFETTO. La Costituzione prevede che le leggi vengano approvate da entrambi i rami del Parlamento. Con la riforma non sarà più così, perché ciascuna camera ha competenze diverse e discute e approva leggi relative alle proprie materie. La Camera dei deputati discute e approva le leggi che sono "materia esclusiva dello Stato": politica estera, immigrazione, difesa e forze armate, politica monetaria, organi dello Stato, enti pubblici, ordine pubblico, cittadinanza, previdenza sociale, legislazione elettorale, ecc. Il Senato federale è la Camera che rappresenta gli interessi del territorio e delle comunità locali. Ha competenza sulle "materie concorrenti", cioè riservate sia allo Stato che alle Regioni, per esempio: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni, commercio con l’estero, tutela e sicurezza del lavoro, ricerca scientifica e tecnologica, previdenza complementare e integrativa, casse di risparmio, casse rurali, protezione civile, ecc. Ciascuna Camera legifera sulle materie che le competono, l’altra Camera può proporre entro 30 giorni delle modifiche, ma la decisione finale spetta alla Camera che ha competenza nella materia di legge. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Sulla figura del Capo dello Stato più di una novità. La riforma prevede che si abbassi l’età di chi può diventare Presidente della Repubblica: da 50 anni a 40. Finora l’elezione è avvenuta a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell’assemblea in seduta comune, dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Se la riforma sarà approvata dal referendum, il Presidente sarà eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti, dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti, dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. In parte cambiano anche i suoi poteri. L’articolo 88 dice che il Capo dello Stato "può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse". Con le modifiche il Presidente decreta lo scioglimento della Camera dei deputati soltanto su richiesta del premier "che ne assume la esclusiva responsabilità". PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il presidente del Consiglio prenderà il nome di Primo ministro. La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con una o più liste di candidati all’elezione della Camera dei deputati. Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro. Per l’insediamento non c’è più bisogno del voto di fiducia delle Camere. In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l’approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati (prima doveva essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera che proponeva la mozione). I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro, mentre prima erano nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio (art. 92). Il Primo ministro determina (e non più ”dirige”) la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l’unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri. CORTE COSTITUZIONALE. La riforma prevede una modifica della Corte Costituzionale (che giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi, sui conflitti tra Stato e Regioni, sulle accuse al Presidente della Repubblica). Adesso è formata da 15 giudici scelti così: 5 dal Parlamento in seduta comune, 5 dal Presidente della Repubblica, 5 dai magistrati. Sarà ancora formata da 15 giudici, ma scelti così: 7 dal Parlamento (3 dalla Camera e 4 dal Senato), 4 dal Presidente della Repubblica, 4 dai magistrati. REFERENDUM CONFERMATIVO Come si è detto all’inizio, in caso di leggi costituzionali il referendum confermativo ha luogo solo quando il disegno di legge, in seconda lettura, non viene votato con la maggioranza dei due terzi. In futuro invece, se sarà approvata la riforma del Governo Berlusconi, si potrà sempre ricorrere al referendum. Con una differenza: se una legge costituzionale passa senza i due terzi, il referendum risulterà valido solo se voterà la metà più uno degli elettori (adesso non serve il quorum).