MACCHINA DEL TEMPO APRILE 2006, 17 marzo 2006
Lo scorso 7 febbraio, con 307 voti a favore, la Camera dei deputati ha dato fiducia al governo sul decreto legge sulle Olimpiadi invernali
Lo scorso 7 febbraio, con 307 voti a favore, la Camera dei deputati ha dato fiducia al governo sul decreto legge sulle Olimpiadi invernali. In questo decreto sono contenute anche le nuove norme di contrasto della tossicodipendenza. La nuova strategia prevede l’abolizione della differenziazione tra droghe leggere e pesanti, l’individuazione di un parametro investigativo più certo per colpire gli spacciatori, l’assimilazione delle strutture del privato sociale alle pubbliche, il maggiore ricorso alle misure alternative al carcere per i tossicodipendenti. Il testo è in sostanza lo stralcio del disegno di legge governativo sulle tossicodipendenze all’esame del Senato da quasi due anni, che ripesca 22 articoli degli originari 106. Qui di seguito, vediamo alcuni punti nel dettaglio. 1. Abolizione della differenziazione tra droghe leggere e pesanti. In pratica, chi fuma hashish sarà trattato alla stessa stregua di chi fa uso di eroina o di crack. Resta invece la divisione tra sostanze psicotrope tout court e farmaci che contengono principi attivi stupefacenti. Per l’uso di quest’ultimi, infatti, il trattamento sanzionatorio sarà più attenuato. 2. Maggiori criteri per il riconoscimento dell’illecito penale. Questo per ottenere parametri investigativi più certi e sicuri sul riconoscimento dello spacciatore vero e proprio dal semplice tossicodipendente e ridurre i problemi causati dalla discrezionalità. A questo proposito, è stato introdotto - tra i parametri di valutazione - quello dequantitativo del principio attivo delle sostanze stupefacenti, da stabilirsi attraverso un apposito decreto del Ministro della Salute. Si terrà conto, quindi, di quanto il possesso di droga ecceda un determinato valore soglia (diverso per ciascuna sostanza). Questo parametro condizionerà la sanzione: la detenzione a uso esclusivamente privato è quindi tollerata, senza però alcuna possibilità di riserva o accumulo. 3. Assimilazione delle strutture private con quelle pubbliche. L’assistenza sociosanitaria potrà esser svolta in condizioni di uniforme parità sia dai servizi pubblici già esistenti presso le unità sanitarie locali (Sert), sia dalle strutture private autorizzate. 4. Maggiore accesso alle misure alternative al carcere. Questo punto riguarda il tossicodipendente con una pena o un residuo di pena non superiore ai sei anni, aumentandola di due anni rispetto ai 4 attuali. La condizione è che il tossicodipendente abbia in corso o intenda sottoporsi a un programma terapeutico e socioriabilitativo.