Ricerca fatta da Paolo Forcellini per articolo uscito su L’Espresso il 9/3/2006, argomento Taxi, 9 marzo 2006
TITOLO V
Sanzioni
ART. 37 - Ritiro dei contrassegni e della licenza di esercizio
Gli incaricati della sorveglianza devono ritirare la licenza di esercizio quando accertino che l’autopubblica è in circolazione:
1.
con contrassegni di macchina e/o di turno contraffatti o alterati;
2.
condotta, in servizio, da parte di persona non iscritta al Ruolo provinciale dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regione Lombardia n. 20/95, istituito presso la C.C.I.A. di Milano;
3.
mancato aggiornamento del tassametro alle tariffe determinate dall’Amministrazione Comunale e/o con i sigilli comunali apposti sul tassametro alterati o rimossi;
4.
inottemperanza all’obbligo della visita di controllo annuale, a seguito di ingiunzione a presentarsi entro il termine definitivo assegnato dopo la scadenza annuale della stessa;
5.
inottemperanza all’obbligo di presentarsi alla visita straordinaria di controllo;
6.
inottemperanza all’assolvimento di provvedimenti disciplinari di sospensione della licenza di esercizio, ovvero con la stessa licenza revocata o dichiarata decaduta;
7.
sprovvista dei documenti di circolazione e/o di guida del conducente, in conseguenza a violazione del Codice della strada che comportano il ritiro immediato degli stessi.
Nei casi sopra previsti, oltre alla licenza di esercizio, devono essere ritirati anche i contrassegni di macchina e di turno. La licenza di esercizio ed i contrassegni di cui sopra dovranno essere restituiti al titolare della licenza, ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. n. 285 del 30/4/1992, all’adempimento delle prescrizioni omesse, relativamente ad inadempienze del presente Regolamento, ovvero al venir meno delle motivazioni che hanno determinato il ritiro della carta di circolazione e/o della patente di guida.
ART. 38 - Ritiro cautelativo della licenza di esercizio
L’Autorità Comunale pur disporre il ritiro cautelativo della licenza di esercizio nei seguenti casi:
1.
alla presenza di documentati motivi di ritenere che il titolare della licenza non sia nelle condizioni di idoneità psicofisiche previste dalla legge per condurre autovetture in servizio pubblico da piazza;
2.
qualora il titolare della licenza sia sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà personale.
In presenza delle suddette circostanze, la licenza di esercizio ed i relativi contrassegni di macchina e di turno dovranno essere depositati presso l’Ufficio Comunale competente, ferma restando la possibilità al titolare della licenza di avvalersi della sostituzione alla guida, secondo le previsioni di cui all’art. 16, oppure avvalersi dell’istituto della collaborazione familiare ai sensi dell’art. 15, del presente Regolamento.
Nella previsione indicata al punto 1, l’Ufficio Comunale provvederà ad informare gli Uffici e gli Enti competenti, ai sensi del vigente Codice della Strada.
ART. 39 - Sospensione della licenza di esercizio
L’Autorità Comunale, previo parere di apposita Sottocommissione come previsto dall’art. 3 del presente Regolamento, può sospendere la licenza di esercizio per un periodo di tempo massimo di 90 giorni.
La durata della sospensione viene determinata in rapporto alla gravità dell’infrazione commessa ed alla recidiva.
L’inottemperanza al provvedimento di sospensione entro il termine prefisso comporta l’instaurazione di ulteriore procedimento disciplinare nei confronti del titolare di licenza di esercizio.
ART. 40 - Revoca della licenza di esercizio
L’Autorità Comunale, sentita la Commissione di cui all’art. 4 del presente Regolamento, revoca la licenza di esercizio nei confronti del titolare che incorre nelle previsioni di cui all’art. 5 - 10 e 20 comma - della Legge Regionale n. 20/95.
L’Autorità Comunale, sentita la Commissione sopra citata, pur inoltre revocare la licenza di esercizio nei confronti del titolare che:
1.
abbia riportato nell’ultimo quinquennio sanzioni della sospensione della licenza di esercizio di durata complessiva superiore a 90 giorni, o, se per un periodo inferiore, dopo cinque sospensioni per gravi violazioni;
2.
abbia interrotto il servizio senza giustificati motivi per un periodo di 180 giorni, al di fuori dei casi disciplinati dall’art.16 del presente Regolamento;
3.
abbia manomesso il tassametro al fine di alterarne il funzionamento;
ART. 41 - Decadenza della licenza di esercizio
L’Autorità Comunale, sentita la Commissione di cui all’art. 4 del presente Regolamento, dichiara la decadenza della licenza d’esercizio nei seguenti casi:
1.
perdita dei requisiti di cui all’art. 9, lettera b), c), d), e), g);
2.
gestione della licenza al di fuori delle forme previste nel presente Regolamento;
3.
mancato inizio o ripresa del servizio nel termine di 90 giorni dai periodi stabiliti agli artt. 17 e 18.
ART. 42 - Procedura ed effetti della revoca e della decadenza della licenza di esercizio
I provvedimenti di revoca, o di dichiarazione di decadenza della licenza di esercizio devono essere preceduti da una diffida notificata all’interessato a regolarizzare la propria posizione nei confronti delle norme regolamentari, ovvero ad astenersi dal persistere nella violazione delle norme stesse.
La licenza comunale di esercizio dichiarata revocata o decaduta è inefficace a tutti gli effetti dalla data di notificazione del relativo provvedimento.
TITOLO VI
Disposizioni transitorie
ART. 43 - Adeguamento apparecchi tassametrici
In fase di prima applicazione delle previsioni contenute all’art. 25 del presente Regolamento, limitatamente ai tempi per l’adeguamento tecnico degli apparecchi tassametrici alla nuova tariffa, la stessa dovrà essere portata a conoscenza degli utenti mediante avvisi chiaramente leggibili posti all’interno dell’autovettura. Nella fattispecie h fatto obbligo al conducente di rilasciare una ricevuta recante l’importo complessivo della corsa, debitamente compilata e sottoscritta.
ART. 44 - Provincia di Lodi
I titolari di licenza di esercizio che, alla data della definitiva istituzione della Provincia di Lodi coincidente con l’elezione del Consiglio Provinciale 1995 avvenuta in data 23.4.1995, avevano la propria residenza in uno dei Comuni facenti parte della nuova Provincia, conservano la titolarità della licenza in deroga alla previsione di cui all’art. 9 lettera e) del presente Regolamento.
In caso di trasferimento della residenza ad altra località, gli stessi titolari perderanno la prerogativa sopra indicata e dovranno rientrare in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 9.
ART. 45 - Validità della graduatoria del concorso per l’assegnazione di licenze
La graduatoria del concorso per l’assegnazione di licenze di esercizio bandito con deliberazione del Consiglio Comunale del 13.7.1981, ha validità sino all’esaurimento della stessa, con assegnazione agli idonei delle licenze che rientrano nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale.
ART. 46 - Licenze provvisorie
In aggiunta al contingente numerico delle licenze taxi indicato all’art. 2, alla data di approvazione del presente Regolamento risultano in esercizio n. 19 licenze provvisorie, rilasciate agli idonei non assegnatari del concorso di cui al precedente articolo ed ai soggetti beneficiari della previsione contenuta all’art. 17 - 20 comma - della Legge regionale n. 20/1995.
Le condizioni per l’esercizio dell’attività delle licenze provvisorie sono quelle determinate dai rispettivi provvedimenti di assegnazione.
Le licenze provvisorie dovranno essere convertite progressivamente in definitiva, in capo al soggetto assegnatario, all’atto della disponibilità rispetto al contingente assegnato al Comune di Milano che, in ogni caso, rimane fissato in 4.552 unità.
TITOLO VII
Disposizioni finali
ART. 47 - Espletamento servizi pubblici complementari ed integrativi di linea
In deroga alle previsioni contenute nel presente Regolamento, lo svolgimento delle attività previste all’art. 14 - commi 40 e 50 - del D. Lgs. 422/97 non comporta il venir meno delle condizioni per la titolarità della licenza di esercizio taxi.
ART. 48 - Perentorietà del termini
Tutti i termini indicati nel presente Regolamento sono stabiliti a pena di decadenza.
ART. 49 - Disciplina del servizio pubblico da piazza per trasporto merci
Le norme del presente Regolamento disciplinano, in quanto applicabili, anche il servizio pubblico da piazza per trasporto merci.
REGOLAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE DA PIAZZA (TAXI)
ART.1 - Caratteristiche generali delle autopubbliche
Le autovetture da destinarsi al servizio pubblico da piazza, giudicate idonee da parte dell’ispettorato Generale M.C.T.C. o altro Ufficio competente in materia, devono avere almeno cinque posti, compreso quello del conducente e devono essere munite di idoneo vano porta bagagli.
ART. 2 - Caratteristiche esterne
a) Colorazione.
La carrozzeria deve essere del colore previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
b) Stemmi identificativi comunali.
Sulle portiere laterali, al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini, deve essere applicata una fascia identificativa del Comune, di tipo conforme a quello depositato presso l’Ufficio comunale competente.
c) Segnale luminoso -taxi-.
Il segnale luminoso taxi deve essere collocato sul tetto della vettura e deve essere del tipo e dimensioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Il segnale luminoso deve essere mantenuto in perfetto stato di manutenzione ed efficienza.
d) Accessori.
Le parti accessorie della carrozzeria, quali paraurti, maniglie, copri ruote, ghiere dei proiettori, cornici dei vetri devono essere sempre in perfetto stato di manutenzione e conformi al prototipo originale dell’autovettura omologato secondo le prescrizioni di leggi vigenti.
ART. 3 - Caratteristiche interne
a) Tappeti.
Il pianale deve essere ricoperto da tappeti asportabili in gomma o materiale sintetico, impermeabile e lavabile.
b) Maniglie di sostegno.
Ai due lati del sedile posteriore devono essere applicate apposite maniglie di sostegno per i passeggeri.
ART. 4 - Targhe del numero civico
Ad ogni autovettura devono essere apposte due targhe, riportanti il numero civico, fornite dal Comune a spese del titolare della licenza.
Le targhe devono essere collocate nei punti e secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento adottato dall’Autorità Comunale, sentito al riguardo il parere della Commissione Consultiva.
Le targhe devono essere sempre mantenute in stato di perfetta visibilità e leggibilità.
ART. 5 - Tariffe e avvertenze
Lo stampato contenente la tariffa e le avvertenze per gli utenti del servizio è fornito dal Comune a spese del titolare della licenza.
Lo stesso deve essere posto sul cruscotto dell’autovettura in modo visibile e facilmente consultabile dall’utenza.
ART. 6 - Tassametro
Il tassametro deve essere collocato all’interno dell’autovettura, fissato alla plancia, dalla parte opposta al conducente, oppure in posizione centrale e comunque mai al di sotto del lato superiore del piantone dello sterzo del veicolo.
In ogni caso deve essere sempre ben visibile da parte degli utenti.
ART. 7 - Pubblicità
L’Autorità Comunale, sentita la Commissione Consultiva, pur autorizzare forme di pubblicità all’interno delle autovetture secondo specifiche modalità che verranno all’uopo stabilite, purché non in contrasto con le normative vigenti in materia.
L’applicazione di pubblicità esterna pur essere effettuata purché sia nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Per le autovetture munite di radio-taxi è consentita l’applicazione, secondo le indicazioni di legge, di distintivi conformi ai modelli approvati dal Settore Trasporti e Mobilità e depositati presso l’Ufficio comunale competente.
ART. 8 - Contrassegni del turno di servizio
Nell’espletamento del servizio, ogni autovettura deve essere munita di due contrassegni del turno.
I contrassegni devono essere collocati nel seguente modo:
quello di maggiori dimensioni - di cm. 15 per 15 - in alto a destra secondo la direzione di marcia;
quello di minori dimensioni - di cm. 10 per 10 - sul parabrezza in alto ed in mezzo.
I contrassegni del turno di servizio sono forniti dal Comune a spese del titolare della licenza.
L’Autorità Comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all’art. 4 del Regolamento taxi, può individuare altre forme per l’indicazione del turno di servizio delle autopubbliche.
ART. 9 - Sigilli di garanzia
All’impianto tassametrico vengono applicati - a cura dell’Ufficio Comunale competente ed a spese del titolare della licenza - appositi sigilli di garanzia nel numero e nella posizione stabiliti con apposito provvedimento.
ART. 10 - Sanzioni
L’inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme di Legge e di quelle disciplinari ai sensi del Regolamento per il servizio pubblico delle autovetture da piazza.
ART. 11 - Norme transitorie
In deroga alle previsioni di cui agli artt. 1 e 2, lettera a), del presente Regolamento, pur essere autorizzato l’utilizzo per il servizio di quegli autoveicoli già destinati a tale uso, aventi caratteristiche difformi da quelle prescritte, esclusivamente in capo al soggetto titolare della corrispondente licenza all’entrata in vigore della presente normativa e sino alla sostituzione dello stesso veicolo.
Taxi: a Roma 450 nuove licenze dal 2006
Il Comune sigla l’accordo con i tassisti per la concessione di nuove licenze. Previsti parcheggi e un asprimento alla lotta all’abusivismo. Intanto, la settimana prossima in piazza Fiume inizia la ristrutturazione del sottopassaggio. Vigili travestiti per scoprire le false guide. Rifiuti: secondo Legambiente serve un piano subito
Roma, 5 luglio 2005 - Tra breve a Roma ci saranno 450 nuovi tassisti. Il Comune ha dato il via libera a nuove licenze "che speriamo siano operative già da gennaio o febbraio del 2006". Lo ha annunciato il sindaco Walter Veltroni, aggiungendo con soddisfazione che la decisione è stata presa "senza sciopero né conflitto, un perfetto esempio di concertazione tra le istituzioni e le associazioni dei tassisti, per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini. Per questo ringrazio la categoria".
Nella prossima riunione della Giunta comunale, prima della pausa estiva, verranno approvati due bandi: uno riservato ai precari, l’altro a chiunque abbia i requisiti per il mestiere di tassista, per un totale di 450 nuove unità che si aggiungeranno alle 5823 già in circolazione.
L’intesa fra Comune e tassisti prevede anche la rimodulazione dei turni con l’incremento di 900 auto nella fascia mattutina e circa 300 la sera, per migliorare la qualità del servizio nelle ore di punta. In programma anche la costruzione di nuove piazzole di sosta, di corsie preferenziali che ridurrano i tempi delle corse e pugno duro contro il fenomeno dell’abusivismo.
Roma fiore all’occhiello dell’Italia, in quanto prima città a concedere nuove licenze, come conferma l’assessore alla Mobilità, Mauro Calamante: "La lotta all’abusivismo, soprattutto in zone cruciali come Fiumicino o Termini, è uno dei punti fondamentali del nostro lavoro, perché ogni tassista va considerato come una piccola azienda che contribuisce al funzionamento della città".
"L’Atac sta per aggiudicarsi l’appalto per la costruzione di nuovi parcheggi - continua l’assessore - 69 entro la fine dell’anno, ma l’anno prossimo saranno 150". I nuovi posteggi agevoleranno una distribuzione più capillare delle auto, abbassando i tempi d’attesa e i costi delle corse.
Calamante assicura che non aumenteranno le tariffe, ma l’impegno si concentrerà sulla trasparenza: " già pronto un esperimento di doppio tassametro da testare su 4 o 5 vetture. Uno registrerà il prezzo della corsa in base alle tariffe attuali, l’altro un prezzo possibile in base a eventuali modifiche che potrebbero essere fatte, come, ad esempio, l’eliminazione della tariffa bagagli o l’estensione di quella urbana anche sulle tratte esterne al Gra"
Comunicato Stampa - TAXI E LICENZE: PROCLAMEREMO LO SCIOPERO DEI TAXI!
Autore:
Data: 7 Febbraio 2003
300 LICENZE IN PIU’? NO, 3000!
Roma, 7 Febbraio 2003. Suoneranno le loro trombe? E noi suoneremo le nostre campane! E’ un chiaro invito ad astenersi dal prendere i taxi. Le modalita’ le metteremo a punto nei prossimi giorni -dichiara Primo Mastrantoni, segretario dell’Aduc- in relazione alla attuazione delle minacce paventate dalla corporazione dei tassisti. La tecnica e’ sempre la stessa: creare un disservizio alla comunita’, cioe’ prendere per il collo i cittadini, per ottenere condizioni di favore per la propria categoria. Nell’ottobre scorso fu firmato un accordo tra Comune di Roma (situazione analoga a Milano) ed associazione dei tassisti, che prevedeva un aumento delle tariffe e un incremento delle licenze. L’aumento e’ stato ottenuto ma delle 300 licenze in piu’ neppure l’ombra. L’Assessore dell’epoca rimase a bocca aperta, gli utenti subirono un aumento tariffario e il (dis)servizio rimase. L’attuale Assessore sembra avere le idee chiare e speriamo che alle parole seguano i fatti.
Secondo una indagine effettuata lo scorso anno da Altroconsumo, solo il 19% dei taxi chiamati per telefono e’ arrivato prima di 10 minuti. A Roma ci sono 2,1 taxi per ogni mille abitanti a Londra ce ne sono 8,3, sempre per mille abitanti. Parlare quindi di 300 licenze in piu’ ci appare del tutto limitativo, noi ne vorremmo 3000 in piu’! Anzi, ad essere chiari, vorremmo che il settore fosse liberalizzato, licenze e tariffe, che’ in questo modo si avrebbe miglior servizio a minor costo. L’esperienza in questo senso maturata in Nuova Zelanda e’ stata esemplare: nel 1989 (un esperimento piu’ che decennale, quindi) c’e’ stata la liberalizzazione delle tariffe e delle licenze, accompagnata dalla fissazione di criteri di qualita’ e dai relativi controlli. Il risultato e’ stato eclatante: e’ migliorata l’offerta e le tariffe hanno subito una differenziazione fino al 34%.
Vogliamo prendere esempio dalle esperienze positive?
da: stefano il tassinaro
Data: 15 Ottobre 2005
In risposta all’articolo di Stefano il noleggiatore vorrei dire che:1)Gli N.C.C. non hanno tariffe fisse a secondo del percorso come dice il signore sopracitato, ma a differenza dei taxi non avendo il tassametro possono contrattare il prezzo con tutto quello che ne consegue. Non hanno neanche un servizio più curato, perchè mi sembra che oggi nella stragrande maggioranza dei casi anche i taxi hanno delle buonissime macchine con una sola differenza guadagni di gran lunga inferiori ad un N.C.C. 2) Il lavoro che questi signori svolgono specie con gli alberghi è ottenuto scorrettamente ai nostri danni pagando mazzette ai portieri (dai 15 ai 20 euro) per una corsa all’aeroporto, rifacendosi poi sui clienti, mi sembra che la lobby l’abbiano fatta loro insieme ai portieri non noi tassisti. 3) Per quanto riguarda i 3000 operatori che come dice questo signore da fine agosto rimarranno a casa dico che se avessero rispettato le regole, loro questo lavoro non avrebbero neanche dovuto cominciare a farlo e che non glie lo ha chiesto nessuno di fare i furbi andando a farsi assegnare licenze N.C.C. fuori Roma nei comuni più sperduti (pagando dai 10.000 ai 20.000 euro a licenza) aggirando di fatto il comune di Roma che è l’unica istituzione autorizzata a decidere in base ai suoi parametri quante licenze N.C.C. servono per Roma. Cosi facendo si sono sostituiti al comune stesso, molto furbi!!Ora che sono stati scoperti e si sta cercando di regolamentarli perchè stanno diventando un’esercito con il rischio che di questo passo fra 4-5 anni non ci sarà lavoro a sufficenza per tutti con conseguenze immagginabili piangono!! Alla gente le cose vanno dette complete, non solo quello che interessa a voi.
da: Stefano il tassista
Data: 15 Ottobre 2005
In risposta all’articolo 300 licenze in più? no 3000 1) La tariffa taxi prima dell’aumento era ferma a 6 anni fà, nel frattempo i costi di carburante,assicurazione,manutenzione,ecc. ecc. sono aumentati del 50% mi sembra logico un’aumento della tariffa 2) Le licenze che erano state concordate con il comune di Roma erano 300 ma siccome noi siamo una categoria corporativa abbiamo invece accettato in un secondo momento che ne rilasciassero 450 alla faccia della corporazione dei tassisti 3) Tempo di arrivo dei taxi ( solo il 19% chiamati per telefono arriva prima di 10 min.) si da la colpa al basso numero dei taxi senza tenere conto di: ci sono pochissime corsie preferenziali e non vengono rispettate,non si fanno rispettare i regolamenti vigenti per il traffico, vedi l’orario del carico e scarico delle merci, auto sempre in doppia fila,cortei a volte anche 3-4 a settimana, però il problema è che ci sono pochi taxi non del comune di Roma che non fa rispettare tutte queste cose mah!! 4) A Roma ci sono 2.1 taxi per mille abitanti a Londra invece 8.3. Bisognerebbe però sapere prima quante persone su mille usano realmente il taxi a Roma e quante invece lo usano a Londra. Io penso che ci sia una differenza di almeno 1a10
da: francesco farina
Data: 19 Settembre 2005
Cooperative
E la unione di sei titolare di licenza taxi come minimo che Intelligentemente formano la cooperativa.
Questi per mezzo di parenti e amici prestabiliscono (prezzo compreso )la cessione della licenza alla cooperativa ,e incitano a questi parenti e amici a partecipare a bandi di licenza di taxi ogni 5 anni.
Sindacato
Sono le stesse cooperative unite , e solo si presentano ogni cinque anni per i criteri e il fabbisogno di taxi.
Riceve la Licenza Taxista dal comune
1-Quello che e aiutato dalle cooperative per poi cederla.
2-Quello che riceve licenza comunale che da solo riesce a vincere un concorso
3-Quello che compra la licenza a un altro taxista a prezzo circa 100.000 euro
La cooperativa compra le licenze in tre forme diverse.
1-5000 euro con diritto a lavorare il titolare cedente della licenza tutta la vita , pagando quest’ ultimo 120 euro al mese per la radio
2-10000 euro con diritto a lavorare il titolare cedente della licenza solo se di mutuo accordo , pagando quest’ ultimo 120 euro al mese per la radio
.3- 20000 euro senza diritto di lavorare in nessun modo il titolare cedente della licenza.
La realtà: le cooperative si approfittano
Ci sono 40.000 licenze taxi in tutta Italia, di cui ci lavorano
1--- 105.000 taxista che pagano il diritto radio 120 euro al mese e in piu il diritto della vettura per 10 ore al giorno di circa 800 euro al mese come affitto
2--- 30.000 taxista che anno ceduto la licenza alle cooperative , ma solo pagano 120 euro al mese per diritto di radio
3--- 5000 taxista che lavorano per conto proprio senza radio e non pagano niente a nessuno.
La verità e che ci sono 105000 taxista sfruttati al massimo . Non vedono mai la possibilità di averne una licenza e poi in caso di avere l’ opportunità e solo per mezzo di cooperativa dove prestabiliscono il cedimento della licenza prima del bando concorso.
Sono circa 10.000 i comuni che in Italia sono senza licenza taxi e quando uno di questi comuni chiama alla sua provincia per averne informazione per fare un bando ricevono una risposta negativa come , non e predisposto ancora il fabbisogno del taxi nella provincia o cose simili.
Poi ci sono politici che con buon senso.cercano in vano de liberare questo monopolio ma dopo qualche mese ricevono offerte fino ad arrivare a un prezzo , e finiscono tutte le possibilità di liberare il mercato.
da: FRANCESCO FARINA
Data: 19 Settembre 2005
E piu di un anno che cerco nel mio piccolo comune si interessi per una licenza taxi e non riesco a capire questa mancanza di volonta per sviluppare questa attivita che solo puo portare benefici ben sia per il cittadino che riceve la licenta e la popolazione del comune.
Da l’ altra parte dico , perche anno permesso di arricchire a consorzio cooperative quando il suo compito dovrebbe essere un ’altro .hanno mopolizzato tutto sono tutto loro perche ? dove sta la giustizia in questo caso .
io sono un cittadino con la speranza di avere una licenza e dico tutti abbiamo il diritto ci solo piu di dieci mila comuni senza licenza cuando finira questa dittatura , sono diecimila familie da sistemare mi domando , ci sara un politico che dopo qualche trattativa non si faccia comperare da questi mascalzoni che non permettono di sistemare a queste migliaia di familie ???’
da: Taxi36
Data: 2 Agosto 2005
Estratto di uno studio ufficiale sulla deregolamentazione ( omissis)
La Tavola 3 riporta gli effetti delle varie esperienze
di deregolamentazione sui principali aspetti del servizio
nei relativi paesi o città. Sono prese in esame
le variazioni registrate nei livelli di offerta e di prezzo;
nella qualità del servizio e nei tempi di attesa;
nella struttura del settore, nel grado di innovazione
e nelle condizioni economico/lavorative dei tassisti.
Le deregolamentazioni più estese sono state quelle
della Svezia, della Nuova Zelanda e di tre città degli
USA (Phoenix, San Diego e Seattle). Gli unici risultati
comuni ed univoci di queste esperienze sono il
forte aumento dell’offerta, l’elevato turnover e la
riduzione del grado di concentrazione del mercato;
tali risultati dipendono in gran parte dalla massiccia
entrata sul mercato di tassisti indipendenti (un taxi
’ un conducente). Le condizioni dei tassisti risultano
comunque deteriorate, per riduzione del reddito
(Svezia e città USA) e/o per incremento delle ore di
lavoro (Svezia e Nuova Zelanda). Per il resto, si
osserva che mentre a Phoenix, San Diego e Seattle i
prezzi sono stabilmente aumentati, in Svezia sono
aumentati per poi diminuire (dopo qualche anno)
ed in Nuova Zelanda sono diminuiti nelle grandi
città, ma aumentati nelle piccole aree. I tempi di
attesa sono diminuiti solo in Nuova Zelanda, mentre
lo sviluppo di servizi innovativi si è avuto in
Nuova Zelanda ed in Svezia, ma non nelle tre città
USA. Nel complesso, la qualità del servizio risulta
peggiorata o non migliorata.
Le esperienze più moderate sono
da: AlainCh
Data: 2 Agosto 2005
Il problema e’ lo stesso dei caselli autostradali nei periodi di punta.
Solo nelle "Punte" le utenze sentono un marcato disdagio .. mentre nelle ore "vuote" il tassista (come il casello) pur sempre impegnato sul suo automezzo non percepisce alcun introito.
(segue)