Ricerca fatta da Paolo Forcellini per articolo uscito su L’Espresso il 9/3/2006, argomento Taxi, 9 marzo 2006
ART. 16
Sostituzione alla guida
I titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all’art. 6 della Legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti soggettivi prescritti all’art. 9, lettere b), c), d), e), g) del presente Regolamento, nelle seguenti circostanze:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a trenta (30) giorni lavorativi annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.
Gli eredi minori del titolare di licenza per l’esercizio del servizio taxi, opportunamente assistiti secondo le forme previste dalla legge, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all’art. 6 della Legge n. 21 del 15.1.1992 ed in possesso dei requisiti richiamati al 10 comma, fino al raggiungimento della maggiore età. In tal caso, qualora raggiunta la maggiore età, manifestino l’intenzione di intestarsi la licenza per esercitare direttamente l’attività, la sostituzione alla guida potrà protrarsi sino a che l’erede non abbia raggiunto l’età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle autopubbliche da piazza.
Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto a tempo determinato, secondo la disciplina della Legge n. 230 del 18.4.1962. A tal fine l’assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lett. b) del 20 comma dell’art. 1 della citata Legge n. 230/62. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari.
Il titolare della licenza taxi deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all’Ufficio comunale competente. La richiesta deve contenere l’indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al primo comma, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti e l’osservanza della disciplina dei rapporti di sostituzione di cui rispettivamente al terzo ed all’ultimo comma del presente articolo.
Il rapporto con il sostituto alla guida pur essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei (6) mesi.
ART. 17 - Sospensione facoltativa del servizio taxi
Il titolare di licenza di esercizio pur chiedere la sospensione del servizio per un periodo di tempo complessivamente non superiore ad un anno in un quinquennio.
In casi particolari, da valutarsi di volta in volta, pur essere concessa una proroga al suddetto termine di altri 12 (dodici) mesi, nell’arco dello stesso periodo.
L’Autorità Comunale per giustificati motivi ed ove non ostino esigenze attinenti alla regolarità del servizio taxi, sentita la Commissione Consultiva di cui all’art. 4, autorizza la sospensione richiesta.
La sospensione facoltativa ha inizio con il deposito della licenza di esercizio, dei distintivi di turno e delle targhe del numero civico relativi al taxi presso l’Ufficio Autopubbliche da parte dell’interessato, ed ha termine, anche prima della scadenza autorizzata, qualora il titolare dichiari di voler riprendere servizio, ritirando i contrassegni depositati.
Ai fini dell’osservanza delle disposizioni del presente articolo l’Ufficio Autopubbliche terrà in apposito registro le necessarie annotazioni - vistate dagli interessati - delle sospensioni autorizzate e dei relativi periodi di tempo fruiti da ciascun titolare di licenza di esercizio.
TITOLO III
Disciplina ed organizzazione del servizio
ART. 18 - Inizio del servizio
Il titolare della licenza taxi deve iniziare il servizio - a pena di decadenza - entro 90 giorni dalla data di comunicazione:
dell’avvenuto rilascio della licenza;
dell’avvenuto trasferimento della licenza.
Il termine indicato al comma precedente è prorogabile per comprovati e giustificati motivi, solo una volta, per un periodo valutato discrezionalmente dalla Commissione di cui all’art. 4 del presente Regolamento.
L’inizio del servizio è subordinato:
alla presentazione al Settore Trasporti e Mobilità - Ufficio Autopubbliche - della documentazione comprovante l’osservanza di quanto disposto dall’art. 7;
alla dimostrazione di aver stipulato regolare polizza di assicurazione per la responsabilità civile e contro i rischi a persone, animali o cose trasportate, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia;
alla visita di controllo dell’autovettura adibita a servizio pubblico da piazza, se prescritta ai sensi del successivo art. 19.
ART. 19 - Visita di controllo e modalità della stessa
All’inizio del servizio e successivamente una volta all’anno le autovetture da piazza devono essere sottoposte a visita di controllo presso l’Ufficio Autopubbliche del Settore Trasporti e Mobilità, per l’accertamento:
della rispondenza dell’autopubblica alle caratteristiche stabilite dallo specifico Regolamento Comunale;
dell’adempimento, da parte del titolare della licenza, di tutte le prescrizioni in materia.
Sono esonerate dall’obbligo del controllo iniziale le autovetture di prima immatricolazione, da utilizzare in sostituzione di altra già abbinata alla stessa licenza dal medesimo titolare.
L’Amministrazione Comunale pur disporre - in qualsiasi tempo - visite straordinarie di controllo.
Le visite di controllo vengono effettuate da un’apposita Sottocommissione costituita tra i membri della Commissione Comunale Consultiva per il servizio taxi, secondo le modalità stabilite all’art. 4 del presente Regolamento.
Le visite di controllo hanno luogo nella località, nel giorno e nell’ora che verranno - di volta in volta - comunicati ai titolari delle licenze di esercizio.
Per comprovati e documentati motivi, l’Ufficio Autopubbliche è autorizzato a differire, oltre la scadenza annuale prevista, la data di presentazione dell’autopubblica da sottoporre a verifica per un massimo di due sedute immediatamente successive. Non è ammessa la deroga alla data di convocazione per l’eventuale visita straordinaria.
Possono accedere nei luoghi adibiti alla visita soltanto i titolari della licenza d’esercizio e/o i conducenti delle autopubbliche da sottoporre alla visita stessa.
Ai titolari di licenza d’esercizio è consentito farsi rappresentare, con delega scritta, da persone aventi i requisiti per la conduzione dei taxi.
Sulla licenza di esercizio delle autopubbliche ritenute idonee dalla Sottocommissione verrà apposto il visto comprovante l’avvenuta visita.
Alle autopubbliche non idonee per riscontrati danni riparabili alla carrozzeria e/o alle parti interne, ovvero per non gravi inosservanze alle norme previste dal presente Regolamento, potrà essere rilasciato un permesso provvisorio di circolazione la cui durata viene stabilita, di volta in volta, dalla Sottocommissione.
ART. 20 - Abbinamenti - Taxi di scorta
In caso di esito negativo della visita di controllo di cui all’articolo precedente e in tutte le ipotesi in cui l’autovettura richieda un periodo di fermo, per cause non dipendenti dalla volontà del titolare, superiore a tre giorni, pur essere consentito al titolare di licenza di esercizio di svolgere la propria attività abbinando la licenza ad altra autopubblica in turno diverso da quello nel quale questa viene utilizzata.
L’abbinamento non può avere durata superiore a 120 giorni nel corso di un anno, salvo deroghe concesse per giustificati motivi con provvedimento del Direttore del Settore Trasporti e Mobilità.
Nell’ambito organizzativo del servizio il Comune pur definire un numero di licenze, contraddistinte da una numerazione difforme da quella in uso sui taxi in servizio permanente, da destinare unicamente al servizio sostitutivo di scorta, vigilando che il loro impiego non alteri in eccesso il numero delle autopubbliche in effettivo esercizio.
L’uso dei taxi di scorta potrà essere consentito nei casi ed alle condizioni previste ai primi due commi del presente articolo.
Il Comune stabilisce, con apposito provvedimento, le condizioni per il rilascio e l’uso dei taxi di scorta in modo da garantire a tutti gli operatori l’accessibilità a tale servizio.
Il rilascio delle licenze per i taxi di scorta potrà avvenire in favore di organismi economici ed associativi di categoria.
La titolarità della licenza per i taxi di scorta comporta, da parte dell’organismo assegnatario, il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente Regolamento e dalle vigenti norme di legge.
ART. 21 - Turni di servizio delle autopubbliche e dei conducenti
L’Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all’art. 4, determina l’orario dei turni del servizio, in modo da garantire un adeguato servizio per l’intero arco delle 24 ore.
I titolari di licenza di esercizio taxi sono responsabili dell’osservanza dei turni di servizio.
ART. 22 - Autovetture in circolazione
Durante il servizio le autopubbliche devono essere sempre munite della licenza di esercizio e degli altri documenti di circolazione richiesti dalla legge e dal presente Regolamento.
I conducenti delle autopubbliche in servizio devono essere sempre muniti dei documenti personali previsti per la conduzione del veicolo.
In caso di svolgimento del servizio da persona diversa dal titolare, il servizio è svolto in nome e per conto dello stesso, ferma restando la responsabilità personale del conducente.
L’effettivo svolgimento del servizio deve essere rilevabile secondo le modalità che saranno approvate con apposito provvedimento dall’Amministrazione Comunale.
ART. 23 - Stazionamento in turno di servizio
La sosta delle autopubbliche in turno di servizio deve avvenire negli appositi posteggi e nel numero massimo consentito dalla segnaletica orizzontale tracciata a delimitazione degli stessi. L’istituzione di detti posteggi avviene, mediante ordinanza sindacale e previo acquisizione di parere della Commissione Consultiva di cui all’art. 4. L’allestimento e la manutenzione delle aree spetta all’Amministrazione Comunale.
In ogni posteggio le autovetture debbono allinearsi una dietro all’altra nell’ordine di arrivo ed avanzare a misura che quelle precedenti lascino disponibile il posto.
L’utente del servizio è comunque libero di scegliere il veicolo indipendentemente dalla posizione del veicolo stesso nel posteggio, fatte salve le diverse normative vigenti nell’ambito delle aree aeroportuali o ferroviarie, sempre che a parità di offerta la scelta non sia discriminatoria tra gli operatori presenti.
E’ proibito ai conducenti, in attesa nei posteggi, di allontanarsi dall’autovettura, salvo giustificati motivi e previa esposizione sul parabrezza di apposito avviso e comunque per un periodo di tempo non superiore ai trenta minuti riscontrabili dall’esposizione del disco orario.
E’ inoltre consentito ai taxi in servizio lo stazionamento temporaneo nei luoghi e nelle ore in cui si svolgono manifestazioni sportive, convegni, congressi, spettacoli nei cinema, teatri e simili, per soddisfare in luogo la richiesta dell’utenza purché non rechino intralcio alla circolazione dei veicoli.
ART. 24 - Criteri per la definizione delle tariffe del servizio taxi
La Giunta Comunale determina le tariffe e le condizioni di trasporto, nel rispetto delle previsioni contenute nella Legge Quadro n. 21/92 e nella Legge Regione Lombardia n. 20/95, e successive modificazioni, oltre che delle ulteriori norme vigenti in materia.
Le tariffe, le condizioni di trasporto e l’esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario devono essere portati a conoscenza dell’utenza mediante avvisi chiaramente leggibili esposti, all’interno dell’autovettura, secondo le prescrizioni del vigente Regolamento comunale sulle caratteristiche dei taxi.
A disposizione degli utenti e con le stesse modalità deve essere altresì tenuto nelle autopubbliche una copia del presente Regolamento.
ART. 25 - Tassametro
Le autopubbliche devono essere munite di tassametro, di tipo omologato, attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il corrispettivo da pagare, comprensivo dei supplementi dovuti.
Il tassametro è regolato secondo le tariffe stabilite ai sensi dell’articolo precedente e deve essere sigillato a cura dell’Ufficio comunale competente. Gli interventi sul tassametro sono consentiti solo alla presenza del personale comunale preposto a tali incombenze.
In deroga alla previsione precedente ed unicamente nei casi in cui è impossibile l’intervento presso l’Ufficio Autopubbliche a causa di guasti meccanici alla vettura opportunamente documentati, pur essere autorizzato l’intervento di rimozione del tassametro anche in località diversa dalla sede dell’Ufficio comunale citato.
Il titolare della licenza taxi e l’eventuale conducente sono responsabili in solido del regolare funzionamento del tassametro, ferma restando la responsabilità in capo all’installatore per quanto riguarda la predisposizione e programmazione al funzionamento.
ART. 26 - Richieste di servizio. Obblighi e facoltà del conducente
Le richieste di servizio taxi, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni di legge in tema di prelevamento dell’utente ovvero di inizio del servizio, comportano l’obbligatorietà della prestazione solo se hanno ad oggetto il territorio comunale ovvero comprensoriale, o le aree conurbate qualora determinate.
Il servizio richiesto da organi di polizia, ovvero da chiunque per soccorrere persone ferite o colte da malore, è obbligatorio, e in caso di mancato pagamento del prezzo della corsa da parte del richiedente, interverrà l’Amministrazione Comunale, salvo rivalsa.
Le richieste di servizio aventi destinazione oltre i limiti sopra indicati non comportano l’obbligatorietà della prestazione. In caso di effettuazione del servizio, il conducente pur richiedere, a titolo di anticipazione, un importonon superiore al 50% del costo presunto del servizio quantificato su base chilometrica.
L’acquisizione del servizio e conseguentemente l’inizio della corsa, da parte delle autopubbliche in turno, pur avvenire mediante:
richiesta diretta avanzata all’autopubblica in stazionamento di attesa presso gli appositi posteggi taxi;
richiesta diretta all’autopubblica in transito, qualora nelle immediate vicinanze non esista un posteggio con autopubbliche o utenti in attesa;
richiesta telefonica esclusivamente attraverso gli opportuni apparecchi appositamente installati presso i posteggi taxi o centrale radio-taxi, ovvero attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie nel rispetto della peculiarità legislativa del servizio taxi.
Le modalità dello svolgimento dei servizi attraverso le centrali radio-taxi devono essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti.
I conducenti delle autopubbliche da piazza hanno l’obbligo di aderire alla richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo indicato dalla carta di circolazione dell’autovettura.
L’utente del servizio ha la facoltà di chiedere la sosta di attesa dell’autopubblica sino ad un massimo di 60 minuti, sempre che il veicolo possa sostare nella località richiesta in modo regolare. In tal caso l’utente deve pagare subito il prezzo della corsa già effettuata e anticipare, a titolo di cauzione, una somma corrispondente alla tariffa stabilita per 60 minuti di fermata.
Del deposito cauzionale dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, firmata dal conducente, con l’indicazione del numero civico dell’autovettura, del giorno, dell’ora e del luogo in cui è stata richiesta l’attesa.
Trascorso inutilmente il predetto termine, l’autopubblica è da considerare libera e deve allontanarsi dal luogo dell’attesa per riprendere il normale servizio.
E’ obbligatorio il trasporto - solo e sempre unitamente ai passeggeri - di valigie o colli non eccessivamente ingombranti, che devono comunque essere posti nell’apposito vano porta bagagli senza che l’autovettura si deteriori o insudici. Per eventuali risarcimenti dovuti per perdita o avaria delle valigie e/o colli trasportati si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 2 della Legge n. 450 del 22/8/1985.
E’ obbligatorio il trasporto dei cani per non vedenti.
Il conducente ha facoltà di rifiutare le richieste di servizio avanzate:
da persone in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope;
da bambini non accompagnati da persona maggiorenne;
da persone con animali di qualsiasi specie;
quando sussistano giustificati motivi di sicurezza.
ART. 27 - Autopubbliche fuori servizio
Le autopubbliche da piazza sono considerate fuori servizio quando:
1.
non siano in turno;
2.
per guasti all’autovettura ovvero il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente;
3.
per malore del conducente;
4.
nei casi previsti all’art.16 - 10 comma - qualora il titolare non si avvalga della sostituzione alla guida;
5.
vengano ritirati - durante il turno - i documenti prescritti dalle disposizioni di legge o dal presente Regolamento per l’espletamento del servizio.
Le autopubbliche fuori servizio devono esporre in maniera ben visibile la scritta -> Fuori servizio <-, secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale.
Quando l’autopubblica è fuori servizio non pur fare alcuna corsa da qualsiasi persona richiesta.
Nel caso di rottura del tassametro a corsa iniziata l’utente può chiedere di essere condotto a destinazione ed in tal caso il prezzo del servizio, dal momento in cui si verifica il guasto, viene determinato sulla base delle tariffe vigenti, in relazione al percorso ancora da compiere.
In caso di contestazione, l’utente è tenuto a versare al conducente la somma richiesta a titolo di deposito, in attesa delle decisioni che, al riguardo, verranno adottate da parte del competente Settore Trasporti e Mobilità.
Del deposito dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, riportante tutte le indicazioni necessarie per dirimere la controversia.
Le autopubbliche fuori servizio possono essere adibite ad uso proprio.
ART. 28 - Prezzo del servizio
Il prezzo del servizio è quello indicato dal tassametro e comprende il costo della corsa e dei supplementi tariffari stabiliti dall’Amministrazione Comunale.
L’utente non è tenuto a pagare il prezzo del servizio se il tassametro non sia stato messo regolarmente in funzione.
A richiesta del passeggero, il conducente deve rilasciare ricevuta firmata del prezzo della corsa con l’indicazione del numero civico dell’autovettura, della località di inizio e di fine della corsa, del giorno e dell’ora in cui h terminata. Le caratteristiche dimensionali e grafiche della ricevuta di cui sopra possono essere determinate dall’Amministrazione Comunale.
In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente deve essere allo stesso versata a titolo di deposito in attesa delle decisioni che al riguardo verranno adottate da parte del Direttore del Settore Trasporti e Mobilità, sentite le parti.
TITOLO IV
Norme di comportamento
ART. 29 - Doveri dei conducenti in servizio
I conducenti di autopubbliche in servizio hanno l’obbligo:
di vestire decorosamente;
di tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti di chiunque;
di essere provvisti di una guida aggiornata delle vie e piazze comprese nel territorio comunale ovvero comprensoriale, o dell’area conurbata, qualora definita;
di osservare le norme di servizio emanate dall’Amministrazione Comunale, gli ordini e le istruzioni impartite dalla vigilanza Urbana, nonché tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti vigenti in materia.
ART. 30 - Atti vietati ai conducenti
Ai conducenti delle autopubbliche in servizio è vietato:
1.
ammettere sull’autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, se non con il consenso di queste ultime. In tale ipotesi la corsa deve, comunque, considerarsi unica ai fini del pagamento, fatta salva la previsione dell’art. 2;
2.
tenere sull’autovettura persone, animali e cose che non abbiano attinenza con il servizio;
3.
adibire l’autovettura alla vendita od esposizione di merce ed a qualsiasi altro uso diverso da quello da piazza, anche se a scopo di beneficenza;
4.
interrompere la corsa, eccettuati i casi di forza maggiore, ovvero le previsioni di cui agli art. 26 - ultimo comma - e 36 - 20 comma;
5.
pretendere compensi oltre il prezzo segnato sul tassametro e gli eventuali supplementi dovuti.
ART. 31 - Affiancamento
In deroga alla previsione di cui al punto 2) del precedente articolo, è consentito al titolare della licenza che ne ha chiesto il trasferimento ad altro soggetto svolgere il servizio affiancato da quest’ultimo, per un periodo di tempo di trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di trasferimento, sempre che non limiti le richieste di servizio da parte dell’utenza.
Analogamente, della previsione di cui al comma precedente possono avvalersi i collaboratori familiari, limitatamente ai trenta giorni successivi alla richiesta di inizio della collaborazione stessa.
L’affiancamento deve essere debitamente autorizzato a cura dell’Ufficio comunale competente.
ART. 32 - Obblighi dei conducenti all’inizio della corsa
I conducenti di autopubbliche in servizio devono, all’inizio della corsa:
1.
accertarsi dell’esatta destinazione dell’utente;
2.
azionare il tassametro ed assicurarsi che lo stesso funzioni regolarmente;
3.
aiutare a salire le persone e caricare i bagagli di cui h consentito il trasporto.
ART. 33 - Obblighi dei conducenti durante la corsa
I conducenti di autopubbliche in servizio devono, durante la corsa:
1.
verificare che il tassametro funzioni regolarmente;
2.
effettuare il percorso più breve per recarsi al luogo indicato, salvo che l’utente non chieda di seguire un percorso diverso;
3.
ultimare la corsa anche se, nel frattempo, è scaduto il turno.
ART. 34 - Obblighi dei conducenti al termine della corsa
I conducenti di autopubbliche in servizio devono, al termine della corsa:
1.
far prendere visione all’utente del prezzo della corsa specificando gli eventuali supplementi tariffari applicati;
2.
aiutare a scendere le persone ed a scaricare i bagagli;
3.
accertare che l’utente non abbia dimenticato o smarrito alcun oggetto all’interno dell’autovettura;
4.
azzerare il tassametro.
Nell’ipotesi in cui vengano rinvenuti oggetti che non sia possibile restituire immediatamente, i conducenti hanno l’obbligo di consegnarli al più presto all’Ufficio Comunale Oggetti Rinvenuti o al più vicino Ufficio di Zona della Polizia Municipale o di Stato.
ART. 35 - Doveri degli utenti del servizio
Gli utenti del servizio devono sempre tenere un comportamento corretto nei confronti del conducente dell’autopubblica e, al termine della corsa, pagarne l’ammontare.
ART. 36 - Atti vietati agli utenti del servizio
Agli utenti del servizio è vietato:
1.
salire o scendere dal veicolo in movimento;
2.
portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti od appuntiti, o che per qualsiasi ragione possono risultare molesti, ingombranti o pericolosi;
3.
aprire la portiera dell’autovettura verso la corsia di scorrimento;
4.
insudiciare o danneggiare l’autovettura o le sue apparecchiature;
5.
distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza;
6.
fare schiamazzi o rumori molesti;
7.
distrarre o disturbare il conducente durante l’effettuazione del servizio.
8.
fumare nelle autovetture.
L’inosservanza dei predetti divieti o dei doveri di cui all’art. 35, dà diritto al conducente di interrompere immediatamente la corsa, fermo restando l’obbligo per il passeggero di corrispondere la somma fino a quel momento indicata dal tassametro ed i supplementi dovuti.
(segue)