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 2006  marzo 09 Giovedì calendario

11-una volta un taxista mi ha detto che l’indirizzo dov’ero diretto era fuori dal limite di tariffa e che avrei dovuto pagare un sovrapprezzo

11-una volta un taxista mi ha detto che l’indirizzo dov’ero diretto era fuori dal limite di tariffa e che avrei dovuto pagare un sovrapprezzo. Che significa? Le tariffe sono elaborate in modo autonomo da ciascun comune e valgono appunto all’interno del territorio comunale o di una determinata area urbana di detto territorio, al di fuori di questo si può avere o una maggiorazione (percentuale o forfettaria), o una seconda tariffa extra-urbana, oppure il prezzo è lasciato alla libera contrattazione tra taxista e cliente. Il maggior costo deve tener conto del tempo e del percorso che il taxi, appena lasciato il cliente, impiega per rientrare nella propria area di competenza. #torna su 12-quando chiamo un radio-taxi mi chiedono nome, indirizzo e numero di telefono, come la mettiamo con la privacy? L’indirizzo é evidentemente indispensabile, e il numero di telefono serve sia per la verifica dell’esattezza dell’indirizzo sia per avvertire il cliente di eventuali problemi (ritardi, strada bloccata, ecc.). In quanto al nome ha un valore puramente indicativo e si hanno problemi di riservatezza si può dare tranquillamente uno pseudonimo: se il taxi è stato chiamato da "Garibaldi" il taxista, giunto all’indirizzo, chiederà del signor Garibaldi. #torna su 13-perché non si può sapere in anticipo il prezzo del taxi per un dato percorso? Nelle città dove i taxi sono equipaggiati di tassametro è questo apparecchio che determina il prezzo, tenendo conto del tempo impiegato, la distanza coperta, l’orario se diurno o notturno, il giorno se festivo o feriale, il percorso se urbano o extra-urbano, eventuali supplementi; il tutto in conformità della tariffa decisa dall’amministrazione comunale. Il prezzo quindi può essere molto variabile e ingenerare dubbi nel cliente ma, e soprattutto a tutela dello stesso cliente, ci si deve attenere al tassametro. Comunque ogni taxista è in grado di dare una stima preventiva del costo, ma è ragionevole non pretendere che questa sia vincolante. #torna su 14-se venisse abolita qualsiasi licenza e liberalizzato veramente il settore ciò non creerebbe un bel po’ di concorrenza a tutto beneficio dell’utente? Se il beneficio sperato è la riduzione del prezzo della corsa e un maggior numero di taxi a disposizione rispondiamo nettamente di no. Per fare qualche paragone realistico dobbiamo considerare quei settori dove in passato esisteva uno stretto controllo amministrativo e che sono stati poi liberalizzati, citiamo ad esempio: -R.C. auto (assicurazione responsabilità civile sulle vetture) -affitto abitazioni ad Equo Canone -carburanti -autostrade -treni -autobus urbani per quali di questi l’utente ha beneficiato di una riduzione di prezzo? Ovviamente nessuno. Solo la grande distribuzione dei supermercati ha permesso un contenimento dei costi, secondo la formula: meno negozi ma più grandi con meno personale = costi d’esercizio diluiti su più clienti, quindi minor prezzo per il singolo cliente Applicando lo stesso principio, l’unico che ha dato risultati, al nostro settore la formula diventerebbe: meno vetture ma più efficienti, cioè su corsie riservate = costi d’esercizio diluiti su più clienti, minor tempo impiegato, quindi minor prezzo per il singolo cliente. #torna su 15-come funziona il nuovo sistema di pagamento per i disabili di Roma? Ogni utente abilitato dispone di un bagget mensile di spesa ed è dotato di una card in tutto simile ad una comune carta Bancomat, tranne per un particolare: dovendo limitare la spesa al solo utilizzo del taxi o di analogo mezzo di trasporto, la card viene accettata solo dai POS singolarmente abilitati. #torna su 16-avevo bisogno di avere delle informazioni riguardanti il numero dei taxi a Milano e i loro consumi. Se mi potete fornire voi queste informazioni o se mi potete cortesemente dire dove le posso reperire. 17-sto svolgendo una tesi sul tema di Disegno Industriale alla facoltà di Architettura di Pescara che riguarda il progetto di una vettura Taxi-Bus. L’introduzione al progetto riguarda una raccolta di dati statistici inerenti al movimento annuo dei mezzi pubblici. Vi pregherei gentilmente di inviarmi delle informazioni inerenti alle vetture Taxi circolanti nella città di Roma con dati riguardanti: -n° tot. delle compagnie o cooperative presenti sul territorio -n° di vetture tot. presenti sul territorio -n° dei passeggeri che usufruiscono dei mezzi taxi annualmente (valore approssimato!) -chilometri percorsi annualmente (valore medio annuale!) 18- 300 LICENZE in più? NO, 3000! Roma, 7 Febbraio 2003. Suoneranno le loro trombe? E noi suoneremo le nostre campane! E’ un chiaro invito ad astenersi dal prendere i taxi. Le modalità le metteremo a punto nei prossimi giorni -dichiara Primo Mastrantoni, segretario dell’Aduc- in relazione alla attuazione delle minacce paventate dalla corporazione dei tassisti. La tecnica è sempre la stessa: creare un disservizio alla comunità, cioè prendere per il collo i cittadini, per ottenere condizioni di favore per la propria categoria. Nell’ottobre scorso fu firmato un accordo tra Comune di Roma (situazione analoga a Milano) ed associazione dei tassisti, che prevedeva un aumento delle tariffe e un incremento delle licenze. L’aumento è stato ottenuto ma delle 300 licenze in più neppure l’ombra. L’Assessore dell’epoca rimase a bocca aperta, gli utenti subirono un aumento tariffario e il (dis)servizio rimase. L’attuale Assessore sembra avere le idee chiare e speriamo che alle parole seguano i fatti. Secondo una indagine effettuata lo scorso anno da Altroconsumo, solo il 19% dei taxi chiamati per telefono è arrivato prima di 10 minuti. A Roma ci sono 2,1 taxi per ogni mille abitanti a Londra ce ne sono 8,3, sempre per mille abitanti. Parlare quindi di 300 licenze in più ci appare del tutto limitativo, noi ne vorremmo 3000 in più! Anzi, ad essere chiari, vorremmo che il settore fosse liberalizzato, licenze e tariffe, che in questo modo si avrebbe miglior servizio a minor costo. L’esperienza in questo senso maturata in Nuova Zelanda è stata esemplare: nel 1989 (un esperimento più che decennale, quindi) c’è stata la liberalizzazione delle tariffe e delle licenze, accompagnata dalla fissazione di criteri di qualità e dai relativi controlli. Il risultato è stato eclatante: è migliorata l’offerta e le tariffe hanno subìto una differenziazione fino al 34%. Vogliamo prendere esempio dalle esperienze positive? fonte http://www.aduc.it/dyn/dilatua/dila_mostra.php?id=53890&tabella=TOTDocs 19-Scusate la domanda ingenua, ma il prezzo segnato sul tassametro è a persona? No, il prezzo è per vettura, fino alla capienza massima della stessa. - Introduzione. L’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato già da alcuni anni, in forza della legge istitutiva 287 del 1990, invia segnalazioni/pareri in merito a situazioni nelle quali ravisa possibili distorsioni del mercato. Con segnalazione inviata recentemente ai Presidenti di Senato e Camera, al Presidente del Consiglio, al Ministro per gli Affari Regionali, alla Conferenza Stato-Regioni, alle Regioni e all’Associazione Nazionale Comuni d’Italia, l’Antitrust ha rilevato le distorsioni della concorrenza che emergono, a livello nazionale, nella prestazione del servizio taxi. Si tratta di un settore che del resto, in tutto il territorio comunitario (ad esempio in Irlanda) ha visto l’applicazione di soluzioni diverse, per giungere ad una maggiore apertura del mercato. - La situazione in Italia. Per quanto concerne l’Italia, l’Autorità garante ha concluso che nonostante la normativa vigente attribuisca ai Comuni la competenza in ordine alla determinazione del numero dei veicoli da adibire al servizio di taxi, e quindi ad incrementare eventualmente le licenze a fronte di un’insufficienza dell’offerta, tale facoltà incontra una forte resistenza da parte degli operatori del settore, favorevoli al mantenimento delle restrizioni quantitative. Tali comportamenti trovano fondamento nell’elevato costo che gli operatori già attivi sul mercato hanno sostenuto per l’acquisto di una licenza da altri soggetti. Infatti, benché le licenze siano state originariamente rilasciate gratuitamente da parte delle autorità pubbliche, le stesse sono state sovente alienate sulla base di valori economici di volta in volta crescenti in termini reali, circostanza questa che, di per sé, riflette la scarsità del numero delle licenze, ovvero del numero di taxi attualmente in circolazione. - Le soluzioni ipotizzate per la liberalizzazione. Per giungere ad una privatizzazione del settore, l’Autorità ha suggerito l’adozione di alcune misure che potrebbero permettere una liberalizzazione del mercato e al tempo stesso di non provocare un conflitto con gli attuali titolari di licenze, tra cui le seguenti principali: il ricorso ad una procedura d’asta, a seguito della quale le Amministrazioni (Comunali) potrebbero rilasciare delle nuove licenze, a titolo oneroso. Gli introiti derivanti da tale procedura potrebbero essere impiegati per compensare "una tantum" gli attuali titolari delle licenze; oppure la distribuzione, a titolo gratuito, agli operatori del settore di un’ulteriore licenza. Tale misura avrebbe l’effetto di compensare gli attuali titolari delle licenze della perdita di valore, in termini economici, di queste ultime. I fornitori del servizio taxi, infatti, potrebbero procedere alla vendita della nuova licenza, realizzandone un ricavo, oppure sfruttare entrambe le licenze mediante affidamento della nuova licenza. Secondo l’Autorità, affinché tale misura sia efficace, appare opportuno che la nuova licenza venga ceduta, ovvero utilizzata, entro un congruo periodo di tempo, compatibile con il graduale processo di liberalizzazione. Quest’ultima misura richiede tuttavia una revisione della normativa vigente, che non consente ad un medesimo soggetto di cumulare più licenze per l’esercizio del servizio taxi, oppure di sostituire il titolare della licenza con chiunque risulti in possesso dei requisiti richiesti, soluzione che si configura come ipotesi specifica di "job sharing", riconosciuta nel nostro ordinamento con la recente attuazione della Legge Biagi. Il Garante si spinge oltre, fornendo alcune indicazioni di misure definite collaterali che dovrebbero permettere di rispondere alla domanda attraverso offerte di segno diverso. In particolare, secondo l’Antitrust si potrebbe: rilasciare licenze part-time, al fine di permettere una maggiore copertura del servizio di taxi durante gli orari di "punta", consentire ai possessori di licenze di esercitare la propria attività anche al di fuori dell’area geografica per la quale sono state rilasciate originariamente le licenze stesse; concedere autorizzazioni ad effettuare un servizio di taxi innovativo, associato ad un minore assoggettamento agli obblighi di servizio, sull’esempio dei minicabs londinesi, i quali possono effettuare il servizio di trasporto clienti solo tramite prenotazione telefonica ed applicare tariffe differenziate da quelle dei taxi a chiamata diretta su strada; favorire lo sviluppo dei servizi alternativi o complementari al taxi tradizionale, quali il "taxibus" e il servizio di "uso collettivo del taxi", ampliando e diversificando l’offerta complessiva di tali servizi a vantaggio dell’utenza finale, consentendo un ampliamento delle possibilità di trasporto urbano a prezzi decisamente più contenuti. Resta da vedere se nei prossimi anni le amministrazioni comunali e, per quanto di competenza, il legislatore nazionale, interverranno nel settore adottando alcune delle soluzioni proposte dall’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato. (Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, Comunicato - Segnalazione 9 marzo 2004:- Distorsioni della concorrenza nel servizio taxi) TITOLO I Norme generali ART. 1 - Definizione del servizio taxi Il servizio taxi, disciplinato dalle norme del presente Regolamento, è il servizio che si rivolge ad un’utenza indifferenziata, viene esercitato con autovettura da piazza ed ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e del relativo bagaglio a mano. Il servizio taxi svolge una funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea in genere. Per particolari finalità di interesse sociale l’Autorità Comunale potrà consentire che gli esercenti il servizio taxi, nel turno ad essi assegnato, svolgano determinati servizi speciali. ART. 2 - Uso collettivo del taxi Si intende per uso collettivo il servizio offerto contemporaneamente a più utenti, accomunati dallo stesso punto di origine e con destinazione sulla medesima direttrice. L’uso collettivo del taxi si attiva a fronte di una richiesta avanzata da almeno tre utenti. La tariffa del servizio per l’uso collettivo è determinata frazionando la tariffa ordinaria in tre parti uguali ed aggiungendo, al quoziente così determinato, una maggiorazione definita periodicamente in occasione degli adeguamenti tariffari. Tale tariffa deve essere visualizzata direttamente a tassametro per la lettura immediata da parte dell’utente. A destinazione raggiunta ogni utente è tenuto a corrispondere la cifra indicata a tassametro, corrispondente al servizio ottenuto. Ciascun utente ha diritto, a richiesta, al rilascio della ricevuta con l’indicazione della cifra, del percorso, del numero civico del taxi e della data della corsa. L’Autorità Comunale potrà determinare, sentite le Organizzazioni di categoria di cui al successivo art. 4, regole e tariffe per servizi innovativi nell’ambito del principio dell’uso collettivo del taxi. ART. 3 - Numero, tipo e caratteristiche delle autovetture da piazza Il numero, il tipo e le caratteristiche delle autovetture destinate al servizio pubblico da piazza sono determinati con deliberazione della Giunta Comunale. Alla data di approvazione del presente Regolamento, le licenze in esercizio ammontano a n. 4571. Nello stabilire eventuali variazioni al numero delle licenze in esercizio, l’Autorità Comunale dovrà tenere conto delle specifiche determinazioni adottate al riguardo da parte del competente organo provinciale, in merito alla programmazione dei servizi pubblici non di linea, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regione Lombardia n. 20/95 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni. ART. 4 - Commissione Tecnico - Consultiva Presso il Settore Trasporti e Mobilità è costituita la Commissione Consultiva. La Commissione è incaricata di formulare pareri su tutte le materie che riguardano il funzionamento del servizio, l’applicazione del presente Regolamento e l’adozione di provvedimenti sia di carattere generale che particolare inerenti il servizio. La Commissione è composta: da sei Consiglieri Comunali designati dal Consiglio Comunale, di cui due espressione della minoranza; dal Direttore del Settore Trasporti e Mobilità che la presiede, o suo delegato; dal Comandante della Polizia Municipale, o suo delegato; dal Funzionario Direttivo che sovrintende al servizio; da 9 Rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; da un Rappresentante delle Associazioni degli utenti; da un Rappresentante dell’Ufficio Tecnico Municipale; da un Rappresentante dell’A.T.M.; da un Rappresentante dell’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di Milano; da un rappresentante dell’A.C.I.; dal Capo Ufficio Autopubbliche o altro Funzionario dello stesso, con funzioni di Segretario. I membri della Commissione sono nominati con deliberazione della Giunta Comunale. Per ciascuno dei componenti esterni alla Civica Amministrazione viene contemporaneamente nominato un supplente che pur partecipare all’attività della Commissione in assenza del titolare. Il componente esterno della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade automaticamente dall’incarico, congiuntamente al rappresentante supplente. La Commissione Consultiva pur articolarsi in Sottocommissioni per la trattazione di specifiche materie o per lo svolgimento di particolari compiti. Le Sottocommissioni agiscono, ad ogni effetto, con i poteri della Commissione Consultiva. La composizione e la competenza delle Sottocommissioni sono determinate con provvedimenti del Dirigente del Settore Trasporti e Mobilità. La Commissione è validamente costituita con la presenza di metà più uno dei suoi componenti. La Commissione esprime pareri a maggioranza dei componenti presenti. Alle sedute della Commissione e delle Sottocommissioni possono essere chiamati a partecipare altri funzionari del Comune in relazione alle questioni poste all’ordine del giorno. Il parere espresso dalla Commissione non è vincolante. La Commissione Consultiva in composizione ristretta, che assicuri comunque la rappresentanza di tutte le componenti della categoria, funge da Commissione Giudicatrice dei concorsi per l’assegnazione di licenze di esercizio per il servizio taxi con autovettura. La Commissione ha durata coincidente con quella del Consiglio Comunale e resta in carica sino alla nomina della successiva, dopo la ricostituzione del Consiglio Comunale. ART. 5 - Controllo sul servizio Il controllo sul servizio taxi h esercitato dall’Amministrazione Comunale tramite il Settore competente per materia e la Polizia Municipale, fatte salve le previsioni di cui all’art. 8, 20 comma, lett. i) della Legge Regione Lombardia n. 20/95. ART. 6 - Licenze di esercizio L’esercizio del servizio taxi è subordinato a licenza comunale. Per ogni autoveicolo è necessaria una licenza di esercizio. Le licenze comunali di esercizio per il servizio di taxi hanno validità temporale illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione delle stesse previsti dalle norme del presente Regolamento. Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio taxi. TITOLO II Modalità d’esercizio ART. 7 - Condizioni per l’esercizio del servizio taxi Per l’esercizio del servizio di taxi il titolare deve dimostrare di essere proprietario dell’autovettura ovvero di averne la disponibilità in leasing. ART. 8 - Rilascio licenze di esercizio per il servizio taxi Sentita la Commissione di cui all’art. 4, il Dirigente del Settore Trasporti e Mobilità rilascia le licenze di esercizio in numero di una per persona sulla base di risultanze di concorsi appositamente banditi con deliberazione del Consiglio Comunale, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 10 e seguenti. ART. 9 - Requisiti per l’assegnazione delle licenze di esercizio taxi Le licenze sono assegnate mediante concorso ai singoli in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso: a) età non superiore ai 55 anni; b) cittadinanza italiana ovvero di altro Stato dell’Unione Europea, nel qual caso l’interessato dovrà dimostrare di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana; c) non avere riportato una o più condanne definitive a pene detentive complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi, salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione; d) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 presso la C.C.I.A. di Milano; e) residenza nel Comune di Milano o in altro Comune della Provincia ovvero in un Comune dell’area comprensoriale, qualora determinata a norma di legge, o in un Comune non distante oltre 50 Km. da Milano; f) non essere stato titolare in passato di licenza taxi ovvero di autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura; g) non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione o concessione amministrativa e, comunque, non svolgimento con carattere di continuità e professionalità di altra attività. ART. 10 - Condizioni per la trasferibilità della licenza di esercizio taxi La licenza per l’esercizio del servizio taxi pur essere trasferita, su richiesta del titolare, ad altro soggetto dallo stesso designato, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia titolare della licenza da cinque anni; b) abbia raggiunto il 60esimo anno di età; c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. Il soggetto designato pur acquisire la titolarità della licenza alle seguenti condizioni: a) possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), g) dell’art. 9; b) non essere stato, nel quinquennio precedente, titolare di licenza di esercizio taxi ovvero di autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura. ART. 11 - Rinnovo della licenza a causa di morte In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono darne comunicazione all’Ufficio Comunale competente entro 60 giorni dall’avvenuto decesso. La licenza di esercizio taxi pur essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto purché lo stesso risulti in possesso dei requisiti prescritti e gli eredi ne facciano richiesta entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso, ovvero possono, entro lo stesso termine, chiederne il trasferimento ad altra persona idonea al servizio. Nell’ipotesi che alla morte del titolare vi siano minori tra gli eredi, ogni determinazione relativa alla disponibilità della licenza dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare. Qualora l’erede minore, al raggiungimento della maggiore età, manifesti l’intenzione di acquisire la titolarità della licenza, il termine massimo di due anni di cui al secondo comma decorrerà dal raggiungimento dell’età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle autopubbliche da piazza. Analogamente si procede nel caso di erede maggiorenne che non ha ancora raggiunto i limiti di età stabiliti dalla normativa vigente per la conduzione delle autopubbliche da piazza. La licenza di esercizio taxi rientra nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai punti precedenti nei termini ed alle condizioni in essi specificati. Durante il decorso dei termini sopra specificati è giustificata ad ogni effetto l’interruzione del servizio. ART. 12 - Figure giuridiche per l’esercizio dell’attività I titolari di licenza di esercizio per il servizio taxi, al fine del libero esercizio della propria attività, possono: a) essere iscritti, nella qualità di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 della Legge 8.8.1985, n. 443 e successive modificazioni; b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge. Nei casi di cui al comma precedente è consentito conferire la licenza agli organismi ivi previsti e rientrarne nella piena disponibilità in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli stessi organismi, nei termini previsti all’art. 7 - 30 comma - della Legge n. 21/92. Le forme associative che non prevedono il conferimento sono disciplinate dal Codice Civile. Il titolare della licenza è tenuto a dare comunicazione documentata all’Ufficio comunale preposto entro 30 giorni dell’avvenuta iscrizione all’albo delle imprese artigiane ovvero presso organismi cooperativi di lavoro, così come delle relative cessazioni. Gli organismi associativi di cui ai commi precedenti, sono altresì tenuti a depositare all’Ufficio comunale competente l’elenco dei propri associati e di dare tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute al riguardo. ART. 13 - Divieto di titolarità di licenze in capo a persone giuridiche Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 21/92 è vietata la titolarità di licenze taxi in capo a persone giuridiche, fatte salve le previsioni di cui all’art. 20 del presente Regolamento. ART. 14 - Cambio di indirizzo Il titolare di licenza di esercizio ha l’obbligo di comunicare, entro il termine di 30 giorni, le variazioni di indirizzo al Settore Trasporti e Mobilità - Ufficio Autopubbliche. ART. 15 - Collaborazione familiare Il titolare di licenza di esercizio taxi pur avvalersi, nell’esercizio del servizio, di collaboratori familiari in un numero non superiore a due quali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, conformemente a quanto previsto dall’art. 230 bis del Codice Civile e successive modificazioni. I collaboratori familiari, al fine dell’esercizio dell’attività, devono essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 9, lettere b), c), d), e), g) del presente Regolamento. In deroga alla previsione dell’art. 9 lett. g), possono svolgere l’attività quali collaboratori familiari quei soggetti occupati con contratto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia. Il titolare della licenza di esercizio che intende avvalersi della collaborazione familiare deve presentare istanza all’Ufficio Comunale competente, allegando la documentazione dalla quale risulti che il collaboratore sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti. L’esistenza di collaboratori familiari dovrà risultare su un apposito elenco da allegare alla licenza di esercizio rilasciato dall’Ufficio Comunale competente. In occasione della visita di controllo annuale, il titolare dovrà autocertificare il permanere delle condizioni che legittimano la collaborazione. Il titolare è altresì tenuto a comunicare, con tempestività, le variazioni che al riguardo dovessero verificarsi nel corso dell’anno. L’attività di tassista svolta in qualità di collaboratore familiare non fa maturare anzianità di servizio ai fini dell’assegnazione di licenza per concorso. La mancanza di uno dei presupposti per la collaborazione familiare sopra indicati comporta l’immediata decadenza dell’autorizzazione. (segue)