Carlo Bonini, Giuseppe D’Avanzo,La Repubblica, domenica 21 marzo 2004, 21 marzo 2004
Il reato di aggiotaggio è disciplinato dall’art. 501 del codice penale: «Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo dei valori ammessi nelle liste di Borsa è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a 50 milioni di lire»
Il reato di aggiotaggio è disciplinato dall’art. 501 del codice penale: «Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo dei valori ammessi nelle liste di Borsa è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a 50 milioni di lire». Dicono in Procura: «Sarà un processo senza storia perché gli imputati, da Calisto Tanzi al vero dominus finanziario della società Fausto Tonna, hanno confessato e dimostrato di aver falsificato i bilanci, deformandone le poste, occultandone le perdite, inventato di sana pianta liquidità inesistenti». A giudicare dalle facce rassegnate degli avvocati delle difese i pubblici ministeri non esagerano: l’esito del giudizio appare molto prevedibile. Tira un sospiro di sollievo soltanto Gian Piero Biancolella, avvocato di Tanzi. Il patron di Collecchio, seduto accanto agli uomini di Bank of America, intravede una possibilità di poter ridimensionare le sue responsabilità.