Jacques Veron "Il posto delle donne", Il Mulino, 21 dicembre 1999
In Francia il Codice civile del 1804 stabiliva la totale incapacità giuridica della donna sposata (norma soppressa nel 1938)
In Francia il Codice civile del 1804 stabiliva la totale incapacità giuridica della donna sposata (norma soppressa nel 1938). Solo dal 1965 il marito non può vietare alla moglie di svolgere qualche professione. Nel 1810 l’adulterio era considerato delitto punibile con la prigione se commesso da una donna, semplice ammenda per l’uomo. In Italia l’incapacità giuridica della donna sposata è stata abolita nel 1877. La norma che impediva alle mogli di esercitare il controllo sui beni e sulle proprietà personali senza il consenso del marito è stata eliminata nel 1919.