20 giugno 2001
Articolo 36. Comma 1: «I cittadini della Repubblica Popolare della Cina godono della libertà di credo religioso»
Articolo 36. Comma 1: «I cittadini della Repubblica Popolare della Cina godono della libertà di credo religioso». Comma 2: «Nessun organo statale, o organizzazione pubblica o privata può costringere i cittadini a credere o a non credere in una religione; né può discriminare chi crede o non crede in una religione». (Costituzione della Repubblica Popolare della Cina, 1982).