Renzo Cianfanelli sul Corriere della Sera del 31/07/01 a pagina 15; Pietro Greco su L’Unit del 31/07/01 a pagina 9., 31 luglio 2001
Le leggi antidroga italiane del ’75 e del ’90 classificano gli stupefacenti in hashish, marijuana e altre droghe
Le leggi antidroga italiane del ’75 e del ’90 classificano gli stupefacenti in hashish, marijuana e altre droghe. Vietano l’uso personale di stupefacenti con sanzioni amministrative (sostitutive per chi si sottrae a terapie disintissicanti). E’ previsto il carcere per usi quantitativi che faccia presumere lo spaccio: dai 10 ai 20 anni (reato di associazione finalizzato al traffico di droga). In Spagna l’uso personale di droghe leggere non è penalizzato, ma è proibito nei luoghi pubblici. In Olanda l’uso personale non è reato: dagli anni ’70 le droghe leggere sono state liberalizzate. In Svizzera, sono distribuite gratis le siringhe ed è in fase di avvio la distribuzione controllata di metadone ed eroina. In Danimarca la legge è indulgente con i consumatori e i detentosi di «piccole quantità». In Belgio la legge non distingue tra le diverse droghe, reprime l’uso collettivo (da tre mesi a cinque anni), e assimila il possesso per uso personale al traffico di stupefacenti. In Francia le leggi antidroga del ’70 e dell’87 reprimono qualsiasi tipo di uso e puniscono il traffico di stupefacenti con pene da due a venti anni di carcere. In Lussemburgo ci sono pene fino a cinque anni di di carcere per possesso e traffico di droghe. Negli Stati Uniti otto stati (California, Washington, Oregon, Alaska, Hawaii, Maine, Nevada e Colorado) hanno emanato leggi che consentono l’uso della marijuana per fini terapeutici. Tuttavia la Corte Suprema ha dichiarato che non vi sono eccezioni possibili alla legge federale che mette al bando la cannabis. Quindi chiunque ne fa uso, anche per scopi medici e anche in quegli otto stati, commette un reato federale ed è passibile di arresto.