3 agosto 2001
Le donne gladiatrici era soggette dal punto di vista contrattuale alle stesse regole degli uomini. Sul piano strettamente giuridico non vi era alcuna differenza legata al sesso
Le donne gladiatrici era soggette dal punto di vista contrattuale alle stesse regole degli uomini. Sul piano strettamente giuridico non vi era alcuna differenza legata al sesso. Il padrone o il lanista concedevano i gladiatori (o le gladiatrici) a coloro che organizzavano uno spettacolo a queste condizioni: «Ti consegno X gladiatori (o gladiatrici) e tu mi darai 10 per quelli di loro che usciranno integri dal combattimento, e mille per quelli che ne usciranno uccisi o ridotti in condizioni di non poter più combattere». Di che tipo di contratto si trattava? Secondo alcuni di locazione (affitto), secondo altri di vendita. Le opinioni sono discordi. Il giurista Gaio ci riferisce la seguente soluzione: il contratto concluso con riferimento a coloro che uscivano indenni era una locazione, quello relativo a coloro che erano stati uccisi o seriamente feriti era una vendita.