L’Espresso 29/11/2001, 29 novembre 2001
L’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori stabilisce che le imprese con più di 15 dipendenti possono licenziare senza preavviso solo quando si verifica una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro (un dipendente viene colto sul fatto a rubare in azienda); possono inoltre licenziare con preavviso e per ”giustificato motivo” quando il dipendente si rende inadempiente agli obblighi contrattuali (fa assenze ingiustificate); è infine previsto il licenziamento per ”giustificato motivo oggettivo” (l’azienda è costretta a chiudere parzialmente o totalmente gli impianti)
L’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori stabilisce che le imprese con più di 15 dipendenti possono licenziare senza preavviso solo quando si verifica una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro (un dipendente viene colto sul fatto a rubare in azienda); possono inoltre licenziare con preavviso e per ”giustificato motivo” quando il dipendente si rende inadempiente agli obblighi contrattuali (fa assenze ingiustificate); è infine previsto il licenziamento per ”giustificato motivo oggettivo” (l’azienda è costretta a chiudere parzialmente o totalmente gli impianti). Il lavoratore può ricorrere al Giudice del lavoro che decide di confermare il licenziamento o di imporre il reintegro nel posto di lavoro.