Panorama, 29/11/2001; la Repubblica 23/02/2002, 29 novembre 2001
L’obbligo di reintegro in caso di licenziamento ingiustificato esiste solo in altri due Paesi europei, Austria e Portogallo
L’obbligo di reintegro in caso di licenziamento ingiustificato esiste solo in altri due Paesi europei, Austria e Portogallo. In Gran Bretagna, Belgio e Danimarca il dipendente può pretendere unicamente un risarcimento economico; in Finlandia oltre al risarcimento si possono ottenere corsi di formazione a carico dell’azienda; in Francia un collegio arbitrale (conseil des prud’hommes) può ordinare la riassunzione, ma le aziende non sono tenute ad adeguarsi se corrispondono un’indennità che può raggiungere un massimo di 39 settimane di stipendio; stesso sistema in Germania, ma in più il datore di lavoro ha l’obbligo di motivare le ragioni che rendono impraticabile il reintegro; anche in Spagna occorre un rifiuto motivato del datore di lavoro a reintegrare, in tal caso viene corrisposta un’indennità massima di 15 giorni di retribuzione per ogni anno di lavoro, con un tetto di 12 mensilità; in Svezia l’indennità sostitutiva è compresa tra 16 e 48 mesi a seconda dell’età e dell’anzianità di servizio. Berlusconi ha parlato, «solo per fare un esempio», di un indennizzo pari a 24 mesi mesi di stipendio.